Art. 9.

Tutela dei minori nei cui confronti e' stata avanzata una proposta di
                    speciali misure di protezione

  1.  Ogni  volta  che  soggetti  minori  nei  cui confronti e' stata
avanzata  una proposta di speciali misure di protezione sono affidate
a  persone  non  incluse  nella  proposta  stessa  o che rifiutano di
sottoporsi  alle  misure,  la  Commissione  centrale provvede a darne
tempestiva  informazione all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale dei minorenni ed a quello presso il tribunale del capoluogo
del  distretto  nel  cui ambito e' il luogo dell'ultima residenza del
minore.
  2.  Se  la  competenza  ad assumere provvedimenti che riguardano il
minore  appartiene  ad  un  tribunale diverso, l'ufficio del pubblico
ministero trasmette l'informazione ricevuta al corrispondente ufficio
presso il tribunale competente.