Art. 16. 
                     Sospensione delle attivita' 
  1. Nei casi in cui  si  applica  l'articolo  14  le  attivita'  del
produttore sono totalmente o parzialmente sospese,  finche'  non  sia
accertata l'eliminazione  del  rischio  di  diffusione  di  organismi
nocivi.