Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    a) vegetali: 
      1) le piante vive; 
      2) le parti di piante vive che comprendono: 
        a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli  conservati
con surgelamento; 
        b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
        c) i tuberi, i bulbi, i rizomi; 
        d) i fiori recisi; 
        e) i rami con foglie; 
        f) gli alberi tagliati, con foglie; 
        g) le foglie e il fogliame; 
        h) le colture di tessuti vegetali; 
        i) il polline vivo; 
        l) le gemme, le talee, le marze; 
      3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi  destinati
alla piantagione; 
    b)  prodotti  vegetali:  i  prodotti  di  origine  vegetale   non
trasformati o che hanno subito un trattamento semplice,  purche'  non
si tratti di vegetali; 
    c) piantagione: qualsiasi operazione per la  messa  a  dimora  di
vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la
moltiplicazione; 
    d) vegetali destinati alla piantagione: 
      1) vegetali gia' piantati e destinati a rimanere piantati o  ad
essere ripiantati dopo la loro introduzione; 
      2)  vegetali  non  ancora  piantati  al  momento   della   loro
introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito; 
    e)  organismi  nocivi:  qualsiasi  specie,  ceppo  o  biotipo  di
vegetale, animale o agente  patogeno  dannoso  per  i  vegetali  o  i
prodotti vegetali; 
    f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare
che  le  disposizioni  previste  dal  presente  decreto  sono   state
rispettate; 
    g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta
dall'Unione europea, nella quale: 
      1) nonostante condizioni favorevoli al loro  insediamento,  non
abbiano carattere endemico, ne' siano insediati, uno o piu' organismi
nocivi menzionati nel presente decreto e  insediati  in  una  o  piu'
parti del territorio nazionale o dell'Unione europea; 
      2) esista il  pericolo  di  insediamenti  di  taluni  organismi
nocivi a  motivo  di  condizioni  ecologiche  favorevoli  per  quanto
riguarda colture  particolari,  nonostante  che  tali  organismi  non
abbiano  carattere  endemico,  ne'  siano  insediati  in  altre  aree
dell'Unione europea; 
    h)  constatazione   o   misura   ufficiale:   una   constatazione
effettuata, o un provvedimento adottato: 
      1) da rappresentanti  dell'organizzazione  nazionale  ufficiale
per la protezione delle piante di un Paese terzo  o,  sotto  la  loro
responsabilita', da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati
e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la
protezione delle piante, nel caso di affermazioni o  misure  connesse
con  il  rilascio   di   certificati   fitosanitari   e   certificati
fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico; 
      2)  da  ispettori  fitosanitari  del   Servizio   fitosanitario
nazionale; 
    i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima  volta
nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o
altre voci, ufficialmente riconosciuto. Puo' trattarsi dell'aeroporto
in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto  marittimo
o fluviale, della stazione in caso di  trasporto  ferroviario  e  del
luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui
e' valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso  di  qualsiasi
altro tipo di trasporto; 
    l)  organismo  ufficiale  del  punto  di  entrata:  il   Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio; 
    m) organismo ufficiale  di  destinazione:  l'organismo  ufficiale
responsabile per il settore  fitosanitario  nell'area  di  competenza
dell'ufficio doganale di destinazione; 
    n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto  di
entrata quale definito alla lettera i); 
    o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai
sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3, del  regolamento  (CEE)  n.
2454/93, della Commissione europea, e successive modificazioni; 
    p)  partita:  un  numero  di  unita'  di   una   singola   merce,
identificabile per l'omogeneita' della composizione e dell'origine  e
facente parte di una spedizione; 
    q) spedizione: quantitativo di  merci  contemplato  da  un  unico
documento  necessario  per  le  formalita'  doganali  o   per   altre
formalita', quale un certificato fitosanitario unico o un documento o
marchi alternativi unici; la spedizione puo' essere composta da una o
piu' partite; 
    r) destinazione  doganale:  la  destinazione  doganale  ai  sensi
dell'articolo 4, punto  15  del  regolamento  (CEE)  n.  2913/92  del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che  istituisce  un  codice  doganale
comunitario,  e  successive  modificazioni,  di  seguito   denominato
«Codice doganale comunitario»; 
    s) transito: la circolazione delle  merci  soggette  a  controllo
doganale da  un  punto  all'altro  del  territorio  doganale  di  cui
all'articolo 91 del Codice doganale comunitario; 
    t)  centro  aziendale:  unita'  produttiva  autonoma  stabilmente
costituita presso la quale sono tenuti  i  registri  ed  i  documenti
previsti; 
    u) mercato locale: commercializzazione  effettuata  dai  «piccoli
produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove e' ubicata
l'azienda; 
    v) vegetali preparati e pronti  per  la  vendita  al  consumatore
finale: le piante o le loro parti destinate, direttamente  o  tramite
la  rete   commerciale,   al   consumatore   finale   non   coinvolto
professionalmente nel processo produttivo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il regolamento 2454/93 e' pubblicato nella GUCE n.  L
          253 dell'11 ottobre 1993. 
              - Per il Regolamento (CEE) n. 2913/92, vedi  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 91, del Codice doganale
          comunitario, citato nelle premesse. 
              «Art. 91. - 1. Il regime di transito  esterno  consente
          la circolazione da una localita' all'altra  del  territorio
          doganale della Comunita': 
                a) di merci non comunitarie,  senza  che  tali  merci
          siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte,
          ne' alle misure di politica commerciale; 
                b) di merci comunitarie che formano  oggetto  di  una
          misura comunitaria  implicante  la  necessita'  della  loro
          esportazione verso paesi terzi e per cui sono espletate  le
          corrispondenti formalita' doganali d'esportazione. 
              2.  La  circolazione  di  cui  al  paragrafo  1   viene
          effettuata: 
      a) in base al regime di transito  comunitario  esterno;  b)  in
      base a carnets TIR (convenzione TIR), sempreche': 
                  1) essa sia iniziata o debba concludersi 
          all'esterno della Comunita', oppure 
                  2) riguardi spedizioni di merci che debbono  essere
          scaricate nel territorio doganale  della  Comunita'  e  che
          sono trasportate assieme a merci da scaricare in un paese 
          terzo, oppure 
                  3) sia effettuata da una localita' all'altra  della
          Comunita' attraversando il territorio di un paese terzo; 
                c)  in  base  a  carnets   ATA   (convenzione   ATA),
          utilizzati come documenti di transito; 
                d)  in  base  al  manifesto  renano  (art.  9   della
          convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); 
                e) in base al  formulario  302  previsto  nel  quadro
          della convenzione  tra  gli  Stati  che  hanno  aderito  al
          trattato del nord Atlantico sullo statuto delle loro  forze
          armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; 
                f) a mezzo posta (compresi i pacchi postali). 
              3. Il regime di transito esterno si applica fatte salve
          le disposizioni specifiche applicabili alla circolazione di
          merci vincolate ad un regime doganale economico.».