Art. 22. 
                       Prescrizioni ufficiali 
  1. Dopo la registrazione al RUP, i soggetti iscritti possono essere
assoggettati,  su  indicazione  dei  Servizi  fitosanitari  regionali
competenti,  ad  obblighi   finalizzati   alla   valutazione   o   al
miglioramento della  situazione  fitosanitaria  dell'azienda  e  alla
salvaguardia dell'identita' del materiale,  fino  a  quando  non  sia
stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale. 
  2. Gli obblighi specifici di cui al comma 1 possono comportare vari
tipi di interventi quali esame specifico, campionamento,  isolamento,
estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione  e
qualsiasi   altra   misura   specificamente   richiesta   ai    sensi
dell'allegato IV, parte A, sezione II, o dell'allegato IV, parte B.