Art. 30. 
               Passaporto delle piante di sostituzione 
  1. Un  passaporto  delle  piante  puo',  successivamente  alla  sua
emissione, essere sostituito con un passaporto di  sostituzione,  che
deve  riportare  sempre  il   codice   del   produttore   originario,
conformemente alle disposizioni seguenti: 
    a) in caso di ripartizione  o  di  cambiamento  della  situazione
fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di
cui all'allegato IV; 
    b) su richiesta del soggetto interessato iscritto al RUP. 
  2. Nel caso di utilizzo del passaporto di  sostituzione,  oltre  al
codice del produttore o  dell'importatore  riportato  sul  passaporto
originario,  occorre  riportare   la   dicitura   «RP»   (replacement
passport). Nel caso di utilizzo del passaporto  di  sostituzione  per
zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP». 
  3. Il passaporto di sostituzione puo'  essere  rilasciato  soltanto
previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali,  competenti
per  il  territorio  nel  quale  e'  situato  il   Centro   aziendale
richiedente. L'autorizzazione specifica  all'uso  del  passaporto  di
sostituzione puo' essere concessa solo  ai  richiedenti  che  offrono
garanzie  circa  l'identita'  dei  prodotti  e  l'assenza  di  rischi
fitosanitari.