Art. 34. 
                       Ispettori fitosanitari 
  1. I controlli fitosanitari previsti dal presente  decreto  debbono
essere effettuati da Ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi
fitosanitari regionali o,  sotto  il  loro  controllo,  presso  altre
amministrazioni pubbliche. 
  2.   Gli   Ispettori   fitosanitari   sono   funzionari   pubblici,
tecnicamente qualificati. Essi svolgono compiti tecnico scientifici e
sono autorizzati dai Servizi fitosanitari di competenza ad agire  per
loro conto e sotto il loro controllo. 
  3. Agli Ispettori fitosanitari e' rilasciato apposito documento  di
riconoscimento, con validita' quinquennale,  predisposto  secondo  le
linee guida stabilite a livello  nazionale,  conformemente  a  quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 52. 
  4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del  numero
identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo
di studio, dal livello di inquadramento, nonche' dalle relative firme
autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale
ai fini dell'iscrizione al  registro  nazionale,  gia'  istituito  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 536. 
  5. I requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione al registro
nazionale di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori  fitosanitari  e'
ritirato nel caso essi vengano destinati a svolgere altri compiti non
pertinenti il Servizio fitosanitario o in caso di cessata attivita'. 
  7. Gli  Ispettori  che  operano  presso  amministrazioni  pubbliche
diverse dal Servizio fitosanitario  nazionale,  nell'esercizio  delle
funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge,  si
attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile  del  Servizio
fitosanitario competente. 
  8. In  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  sono
iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 34,  comma  5,  i
funzionari che alla data di entrata in vigore  della  presente  legge
risultano in possesso della qualifica di Ispettore  fitosanitario  ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536. 
 
          Nota all'art. 34: 
              -  L'art.  4,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 536, cosi' recita: 
              «Art.  4   (Competenze   del   Servizio   fitosanitario
          centrale). - 1. Al Servizio fitosanitario centrale compete: 
                a) la determinazione degli standard  tecnici  di  cui
          all'art. 74, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 616/1977, per l'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza e di controllo; 
                b) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli
          interventi obbligatori di cui all'art. 3, lettera d)  e  la
          effettuazione  di  controlli   nell'esercizio   di   poteri
          sostitutivi conseguenti ad inadempienze; 
                c)  i   rapporti   con   i   corrispondenti   servizi
          fitosanitari  dei  paesi  comunitari  e  terzi  e  con   le
          organizzazioni internazionali operanti nel settore; 
                d) la raccolta dei dati relativi alla presenza e alla
          diffusione di organismi nocivi ai vegetali  e  ai  prodotti
          vegetali, e la loro divulgazione  a  livello  nazionale  ed
          internazionale; 
                e) la diffusione delle informazioni sia normative che
          tecniche  derivanti   da   organizzazioni   comunitarie   o
          internazionali; 
                f) la tenuta del registro nazionale dei produttori di
          cui all'art. 6; 
                g) la tenuta del registro nazionale degli addetti  ai
          controlli fitosanitari».