Art. 37. 
                        Scopo dell'ispezione 
  1. I  Servizi  fitosanitari  regionali,  in  attuazione  di  quanto
previsto  all'articolo  36,  effettuano  almeno  una  delle  seguenti
ispezioni minuziose: 
    a) su ciascuna spedizione per la quale e' dichiarato, nell'ambito
delle formalita' doganali, che e' costituita da o contiene  vegetali,
prodotti vegetali o le altre voci di cui all'articolo 36, commi 1,  2
e 3; 
    b) nel caso di una spedizione composta  di  diverse  partite,  su
ogni partita per la quale e' dichiarato, nell'ambito delle formalita'
doganali, che e' costituita da o  contiene  tali  vegetali,  prodotti
vegetali o altre voci. 
  2. Lo scopo dell'ispezione e' stabilire se: 
    a) la spedizione o la  partita,  e'  accompagnata  dai  necessari
certificati,  documenti  alternativi   o   marchi,   come   precisato
all'articolo 36, comma 1, lettera d), di seguito chiamati: «controlli
documentali»; 
    b) interamente o almeno per uno o piu'  campioni  rappresentativi
la spedizione o la partita e' costituita da o  contiene  i  vegetali,
prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti,  di
seguito chiamati: «controlli di identita»; 
    c) interamente, o almeno per uno o piu' campioni rappresentativi,
compreso l'imballaggio e, se del caso, i  veicoli  di  trasporto,  la
spedizione o la partita o il materiale  da  imballaggio  ligneo  sono
conformi ai requisiti fissati nel presente  decreto,  in  particolare
per quanto riguarda l'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e  c),  di
seguito chiamati: «controlli fitosanitari». 
  3. Il «certificato fitosanitario»» o il «certificato  fitosanitario
di riesportazione» ufficiali di cui all'articolo 36, comma 1, lettera
d), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della
Comunita' europea e conformemente  alle  disposizioni  legislative  o
regolamentari  del  Paese  terzo  di  esportazione  o  riesportazione
adottate  conformemente  alla  Convenzione  internazionale   per   la
protezione dei vegetali (CIPV), a prescindere dall'adesione o meno di
tale Paese alla convenzione. I certificati suddetti sono  indirizzati
al  Servizio  fitosanitario  italiano  o  di   altro   Paese   membro
dell'Unione europea. 
  4.  Il   certificato   deve   essere   compilato   non   oltre   il
quattordicesimo giorno dalla data  in  cui  i  vegetali,  i  prodotti
vegetali o le altre voci coperti  dallo  stesso,  lasciano  il  Paese
terzo in cui e' stato rilasciato. 
  5. Le informazioni  contenute  nel  certificato  sono  conformi  al
modello  riprodotto  nell'allegato  della  CIPV,  a  prescindere  dal
formato. 
  6. Il certificato deve essere stato rilasciato  dall'organizzazione
nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo  interessato
cosi' come comunicato, conformemente alle disposizioni della CIPV, al
direttore generale della FAO oppure,  in  caso  di  Paese  terzo  non
membro della CIPV, alla Commissione europea. 
  7. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o  altre  voci  elencati
nell'allegato IV, parte  A,  sezione  I  o  parte  B,  i  certificati
specificano,  nella  rubrica  «dichiarazioni   supplementari»   quali
requisiti  particolari,  tra   quelli   elencati   come   alternativi
nell'allegato IV, sono rispettati. Tale specificazione puo'  avvenire
mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV. 
  8. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si
applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato  IV,  parte
A, o  parte  B,  il  «certificato  fitosanitario»  ufficiale  di  cui
all'articolo 36, comma 1, deve  essere  stato  rilasciato  nel  Paese
terzo di cui sono originari, indicato come «Paese di origine». 
  9. Nel caso in  cui  i  pertinenti  requisiti  particolari  possono
essere soddisfatti anche in  luoghi  diversi  da  quello  di  origine
oppure  qualora  non  siano  previsti   requisiti   particolari,   il
«certificato fitosanitario» puo' essere stato  rilasciato  nel  Paese
terzo di provenienza dei vegetali,  dei  prodotti  vegetali  o  delle
altre voci, indicato come «Paese di provenienza».