Art. 37. Scopo dell'ispezione 1. I Servizi fitosanitari regionali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 36, effettuano almeno una delle seguenti ispezioni minuziose: a) su ciascuna spedizione per la quale e' dichiarato, nell'ambito delle formalita' doganali, che e' costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o le altre voci di cui all'articolo 36, commi 1, 2 e 3; b) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale e' dichiarato, nell'ambito delle formalita' doganali, che e' costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci. 2. Lo scopo dell'ispezione e' stabilire se: a) la spedizione o la partita, e' accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 36, comma 1, lettera d), di seguito chiamati: «controlli documentali»; b) interamente o almeno per uno o piu' campioni rappresentativi la spedizione o la partita e' costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti, di seguito chiamati: «controlli di identita»; c) interamente, o almeno per uno o piu' campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nel presente decreto, in particolare per quanto riguarda l'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e c), di seguito chiamati: «controlli fitosanitari». 3. Il «certificato fitosanitario»» o il «certificato fitosanitario di riesportazione» ufficiali di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunita' europea e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del Paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), a prescindere dall'adesione o meno di tale Paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati al Servizio fitosanitario italiano o di altro Paese membro dell'Unione europea. 4. Il certificato deve essere compilato non oltre il quattordicesimo giorno dalla data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci coperti dallo stesso, lasciano il Paese terzo in cui e' stato rilasciato. 5. Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato. 6. Il certificato deve essere stato rilasciato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo interessato cosi' come comunicato, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di Paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione europea. 7. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica «dichiarazioni supplementari» quali requisiti particolari, tra quelli elencati come alternativi nell'allegato IV, sono rispettati. Tale specificazione puo' avvenire mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV. 8. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il «certificato fitosanitario» ufficiale di cui all'articolo 36, comma 1, deve essere stato rilasciato nel Paese terzo di cui sono originari, indicato come «Paese di origine». 9. Nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il «certificato fitosanitario» puo' essere stato rilasciato nel Paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci, indicato come «Paese di provenienza».