Art. 41. 
               Rischio fitosanitario all'importazione 
  1. Se, dai controlli effettuati su partite  di  vegetali,  prodotti
vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi
possano  costituire  un  rischio  imminente  di  introduzione  o   di
diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e  II  o  di
organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di  cui  sino  ad
allora non era stata riscontrata la  presenza  sul  territorio  della
Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario  regionale  competente
adotta immediatamente le  misure  che  si  rendono  necessarie  e  ne
informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale. 
  2. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alla introduzione
di organismi vivi isolati,  non  elencati  negli  allegati  I  e  II,
originari di Paesi terzi. 
  3. I controlli di identita'  e  i  controlli  fitosanitari  possono
essere  effettuati  con  frequenza  ridotta  nelle  ipotesi  di   cui
all'allegato XVIII.