Art. 45. 
                     Richiesta di autorizzazione 
  1.  L'introduzione  o  il  trasferimento   nel   territorio   della
Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e  per  lavori  di
selezione varietale,  di  seguito  denominate  «le  attivita»,  degli
organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci,
di cui  agli  allegati  I,  II  e  III,  di  seguito  denominati  «il
materiale», e' subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata
dal   Servizio   fitosanitario   centrale,   sentito   il    Servizio
fitosanitario  competente  per  territorio,  a  seguito  di  apposita
richiesta in cui devono essere specificati: 
    a)  il  nome  e  l'indirizzo  della  persona  responsabile  delle
attivita'; 
    b) il nome o i nomi scientifici del materiale,  nonche',  se  del
caso, quello degli organismi nocivi; 
    c) il tipo di materiale; 
    d) la quantita' di materiale; 
    e) il luogo  d'origine  del  materiale  e  la  provenienza  dello
stesso; 
    f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste,
con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli
scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale; 
    g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi  specifici
di quarantena e, se del caso, di esame; 
    h) eventualmente,  il  luogo  del  primo  deposito  o  del  primo
impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale; 
    i) il  metodo  previsto  di  distruzione  o  di  trattamento  del
materiale al termine delle attivita' autorizzate, se del caso; 
    l) il punto previsto di entrata nel  territorio  comunitario  del
materiale proveniente da Paesi terzi.