Art. 48. 
                  Servizio fitosanitario nazionale 
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di  cui  al  presente
decreto opera, senza oneri aggiuntivi per  la  finanza  pubblica,  il
Servizio   fitosanitario   nazionale,   gia'   istituito   a    norma
dell'articolo 2 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  536,
costituito  dal  Servizio  fitosanitario  centrale  e   dai   Servizi
fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o  speciale
e dai Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di
Trento  e  Bolzano,  di  seguito  denominati  «Servizi   fitosanitari
regionali». 
 
          Nota all'art. 48:
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 536,
          abrogato  dal  presente  decreto, recava: «Attuazione della
          direttiva  91/683/CEE  concernente  le misure di protezione
          contro  l'introduzione  negli  Stati  membri  di  organismi
          nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.».