Art. 54. 
                       Sanzioni amministrative 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per  le  violazioni  delle
disposizioni di cui al presente decreto,  si  applicano  le  sanzioni
amministrative di cui al presente articolo. 
  2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei
vegetali, dei prodotti vegetali  od  altre  voci  in  violazione  dei
divieti di cui agli articoli 5, 6 e  7  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  5.000,00  ad  euro
30.000,00. 
  3. Chiunque non rispetta  i  divieti  di  diffusione,  commercio  e
detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei  prodotti  vegetali
od altre voci di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.000,00  ad  euro
6.000,00. 
  4. Chiunque  esercita  attivita'  di  produzione  e  commercio  dei
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati  dal  presente
decreto in assenza dell'autorizzazione prescritta  nell'articolo  19,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. 
  5. Chiunque non ottempera agli  obblighi  di  cui  all'articolo  8,
comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e  2,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da euro 250,00 ad euro 1.500,00. 
  6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo
19, dichiara di propria produzione vegetali  prodotti  da  terzi,  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 500,00 ad euro 3.000,00. 
  7. Chiunque acquista, al fine di porli in  commercio  al  pubblico,
vegetali, prodotti vegetali od altre voci, ed  omette  di  conservare
per almeno un anno, i passaporti delle piante  e  di  iscriverne  gli
estremi nei propri registri e' punito con la sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
  8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci,  al
fine di commercializzarli all'ingrosso ed  omette  di  iscrivere  gli
estremi dei loro passaporti nei propri  registri  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  2.000,00
ad euro 12.000,00. 
  9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo
19,  non  consente  l'accesso  nell'azienda  da  parte  dei  soggetti
incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma  1,  lettera
g) e' punito con la sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. 
  10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo
19, non ottempera agli obblighi di  cui  all'articolo  21,  comma  1,
lettere h), i) ed l) e' punito con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00. 
  11.  Chiunque  emetta   il   passaporto   delle   piante   previsto
dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo  26,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 
  12.  Chiunque,  avendone  l'obbligo  giuridico,  non   compila   il
passaporto delle piante in ogni sua parte e' punito con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  2.500,00  ad  euro
15.000,00. 
  13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo
26, non ottempera agli obblighi di cui agli articoli 27, commi 2, 3 e
4, 28, comma 2, 29, commi 1, 2 e 5, e 30, commi 1, 2 e 3,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro  a  3.000,00
euro. 
  14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i  divieti  fissati  dagli
articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma  1,  in  relazione
all'introduzione, alla  circolazione  ed  al  transito  di  vegetali,
prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette e' punito con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  2.500,00
ad euro 15.000,00. 
  15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale,  di  un
prodotto vegetale o di altre voci, in modo  tale  da  non  rispettare
quella riportata sulla documentazione che accompagna  originariamente
tale merce, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 
  16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette  di
notificare, preventivamente  e  con  congruo  anticipo,  al  Servizio
fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo  di
spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre  voci,  soggetti  a
controllo fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
  17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette  di
osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro
500,00 ad euro 3.000,00. 
  18. Chiunque introduce nel territorio italiano  vegetali,  prodotti
vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario,  senza  la
documentazione prescritta, o  con  documentazione  non  conforme,  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
  19. Chiunque introduce nel territorio italiano  vegetali,  prodotti
vegetali o altre voci,  privi  della  prescritta  autorizzazione  del
Servizio fitosanitario, e' punito con la sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 
  20. Chiunque, in violazione  delle  misure  ufficiali  adottate  ai
sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in  commercio
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per  i  quali  i  controlli
fitosanitari hanno avuto esito  non  favorevole,  e'  punito  con  al
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  5.000,00
ad euro 30.000,00. 
  21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti  vegetali  o  altre
voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00. 
  22. Il responsabile delle attivita' di cui all'articolo 45 che cede
a qualunque titolo materiali prima dello svincolo  ufficiale  di  cui
all'articolo 47, comma 3, o che non si attiene agli obblighi  di  cui
all'articolo  47,  commi  1,  5  e  7,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.000,00  ad  euro
6.000,00. 
  23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai  Servizi
fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 52,  comma  1,  lettera
g), e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 
  24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante  ai
sensi  dell'articolo  50,  comma  1,  lettera  i),  ha  l'obbligo  di
provvedere  entro  quindici  giorni  dalla  notifica   dell'atto   di
intimazione ad adempiere. La mancanza ottemperanza a tale obbligo  e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 200,00 ad euro 1.200,00;  gli  organi  di  vigilanza  dispongono
altresi'  l'estirpazione  delle   piante   ponendo   a   carico   dei
trasgressori  le  relative  spese.  L'importo   della   sanzione   e'
raddoppiato nel caso si  tratti  di  soggetti  autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati  nelle
Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,   si
occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e
della manutenzione di parchi e giardini. 
  25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai  Servizi
fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti  ministeriali
emanati  conformemente  al  presente  decreto,  in  impianti  non  in
possesso del previsto riconoscimento o  con  modalita'  non  conformi
alle norme vigenti, e' punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
  26. Chiunque, dopo essere  stato  riconosciuto  responsabile  della
trasgressione  di  una  delle  prescrizioni   contenute   nei   commi
precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con  la
nuova sanzione da infliggere e'  sottoposto  anche  alla  sospensione
delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e  26  per  un
periodo non superiore a centoventi giorni. 
  27. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto  si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e
successive   modifiche   ed   integrazioni.   Gli   enti   competenti
all'irrogazione delle sanzioni sono le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate
affluiscono nei bilanci dei suddetti enti.