Art. 47. 
                 Informazione sul diritto di recesso 
  1. Per i contratti e per le  proposte  contrattuali  soggetti  alle
disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare
il consumatore  del  diritto  di  cui  agli  articoli  da  64  a  67.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere: 
    a) l'indicazione dei termini, delle modalita' e  delle  eventuali
condizioni per l'esercizio del diritto di recesso; 
    b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va  esercitato  il
diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di societa'  o
altra persona giuridica, la denominazione e  la  sede  della  stessa,
nonche' l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il
prodotto eventualmente gia' consegnato, se diverso. 
  2. Qualora il contratto preveda  che  l'esercizio  del  diritto  di
recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalita', l'informazione
deve comunque contenere gli elementi indicati nella  lettera  b)  del
comma 1. 
  3. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a),  b)
e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per  la  sottoscrizione,
una nota d'ordine, comunque  denominata,  l'informazione  di  cui  al
comma  1  deve  essere  riportata  nella  suddetta   nota   d'ordine,
separatamente dalle  altre  clausole  contrattuali  e  con  caratteri
tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati
nel documento. Una copia della nota d'ordine,  recante  l'indicazione
del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere  consegnata  al
consumatore. 
  4. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine,  l'informazione
deve essere  comunque  fornita  al  momento  della  stipulazione  del
contratto  ovvero  all'atto  della   formulazione   della   proposta,
nell'ipotesi prevista dall'articolo  45,  comma  2,  ed  il  relativo
documento deve contenere, in caratteri chiaramente  leggibili,  oltre
agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data
in  cui  viene  consegnato  al  consumatore,  nonche'  gli   elementi
necessari  per  identificare  il  contratto.  Di  tale  documento  il
professionista  puo'   richiederne   una   copia   sottoscritta   dal
consumatore. 
  5. Per i contratti di cui all'articolo 45,  comma  1,  lettera  d),
l'informazione sul diritto  di  recesso  deve  essere  riportata  nel
catalogo o altro documento illustrativo della merce  o  del  servizio
oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con  caratteri
tipografici uguali o superiori  a  quelli  delle  altre  informazioni
concernenti la stipulazione del contratto, contenute  nel  documento.
Nella nota d'ordine, comunque, in luogo  della  indicazione  completa
degli elementi di cui al comma  1,  puo'  essere  riportato  il  solo
riferimento  al  diritto   di   esercitare   il   recesso,   con   la
specificazione del relativo termine e  con  rinvio  alle  indicazioni
contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della  merce  o
del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione. 
  6.  Il  professionista  non   potra'   accettare,   a   titolo   di
corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore  a
quindici  giorni  dalla  stipulazione  del  contratto  e  non  potra'
presentali allo sconto prima di tale termine.