Art. 10. 
 
                        ((Segreto d'ufficio)) 
 
  1.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in  possesso
dell'((IVASS)) in ragione  della  sua  attivita'  di  vigilanza  sono
coperti dal segreto d'ufficio anche  nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per  le
indagini su violazioni sanzionate penalmente. 
  2. I dipendenti dell'((IVASS)), nell'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza, sono pubblici ufficiali  e  hanno  l'obbligo  di  riferire
esclusivamente al presidente dell'((IVASS))  tutte  le  irregolarita'
constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio. 
  ((3. I dipendenti  dell'IVASS,  i  consulenti,  i  revisori  e  gli
esperti dei quali l'Istituto si avvale  sono  vincolati  dal  segreto
d'ufficio, anche dopo la cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o  la
conclusione  dell'incarico.  Tutte  le  notizie,  informazioni,  dati
ricevuti da questi soggetti nell'esercizio delle  loro  funzioni  non
possono essere divulgati ad alcuna persona  o  autorita'  se  non  in
forma sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare  le
singole imprese di assicurazione o di riassicurazione.)) 
  ((4. La disposizione di cui al comma  3  non  osta  a  che  l'IVASS
collabori, anche mediante  scambio  di  informazioni,  con  la  Banca
d'Italia, la  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa
(CONSOB), l'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato,  la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle
suddette istituzioni collabora  con  l'IVASS  al  fine  di  agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni. Non puo' essere reciprocamente
opposto il segreto di ufficio.)) 
  5. Il segreto di ufficio  non  puo'  essere  altresi'  opposto  nei
confronti del ((Ministro dello sviluppo economico)) e  nei  confronti
dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e  le
informazioni secondo le  competenze  e  le  modalita'  stabilite  nei
rispettivi regolamenti. 
  6. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  forniscono
dati, notizie e documenti e ogni ulteriore  collaborazione  richiesta
dall'((IVASS)), in conformita' alle leggi disciplinanti i  rispettivi
ordinamenti. 
  7. L'((IVASS)), secondo le modalita'  e  alle  condizioni  previste
dalle disposizioni dell'Unione  europea,  collabora,  anche  mediante
scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorita' di vigilanza
europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con  le  istituzioni
dell'Unione europea e le autorita' di  vigilanza  dei  singoli  Stati
membri, al fine di agevolare l'esercizio delle  rispettive  funzioni.
L'((IVASS)) adempie nei confronti di tali soggetti agli  obblighi  di
comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.  ((Le
informazioni  ricevute  dall'IVASS  provenienti   da   Autorita'   di
vigilanza di altri Stati membri possono  essere  trasmesse  ad  altre
autorita' italiane o a terzi solo con il consenso dell'autorita'  che
le ha fornite e unicamente per i fini per cui il  consenso  e'  stato
accordato.)) 
  7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni  dell'Unione
europea, l'((IVASS)) puo' concludere con l'AEAP e con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati  membri  accordi  che  possono  prevedere
anche la delega di compiti; puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per  la
risoluzione delle controversie con le autorita'  di  vigilanza  degli
altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. 
  8. Nell'ambito  di  accordi  di  cooperazione  e  a  condizione  di
reciprocita' e di equivalenti obblighi di  riservatezza,  l'((IVASS))
puo' scambiare informazioni con le autorita' competenti  degli  Stati
terzi rispetto all'Unione europea. 
  9.  L'((IVASS))  puo'  scambiare  informazioni  con  le   autorita'
amministrative o giudiziarie ((o gli altri organi che  intervengono))
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in  Italia
o all'estero, relativi ai soggetti  vigilati.  Nei  rapporti  con  le
autorita' di Stati terzi lo scambio di informazioni  avviene  con  le
modalita' di cui al comma 7.