Art. 10-ter. 
 
(( (Scambio di informazioni con altre Autorita' dell'Unione  europea)
                                 )) 
 
  ((1. L'IVASS, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea collabora anche mediante scambio  di
informazioni con: 
    a) le banche centrali del  Sistema  europeo  di  banche  centrali
(SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE)  e  altri  organismi
con responsabilita' analoghe in quanto  autorita'  monetarie,  quando
queste informazioni  siano  attinenti  all'esercizio  dei  rispettivi
compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e
la relativa concessione di liquidita', la sorveglianza dei sistemi di
pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della
stabilita' del sistema finanziario; 
    b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche nazionali incaricate
della vigilanza sui sistemi di pagamento. 
  2. Nelle  situazioni  di  emergenza,  ivi  incluse  quelle  di  cui
all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010,  l'IVASS  comunica
immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la
BCE,  quando  le  informazioni  siano  attinenti  all'esercizio   dei
rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della  politica
monetaria e la relativa concessione di  liquidita',  la  sorveglianza
dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli  e
la tutela della stabilita' del sistema finanziario, e al CERS, quando
le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti. 
  3. Le informazioni ricevute dall'IVASS ai sensi dei  commi  1  e  2
sono  soggette  alle  disposizioni  relative  al  segreto   d'ufficio
stabilite dal presente Capo.))