Art. 10-ter. (( (Scambio di informazioni con altre Autorita' dell'Unione europea) )) ((1. L'IVASS, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con: a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilita' analoghe in quanto autorita' monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidita', la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilita' del sistema finanziario; b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento. 2. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidita', la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilita' del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti. 3. Le informazioni ricevute dall'IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni relative al segreto d'ufficio stabilite dal presente Capo.))