Art. 10-quinquies. 
 
             (Procedura di segnalazione di violazioni). 
 
  1. L'IVASS: 
    a) riceve segnalazioni da parte ((del personale)) dei soggetti di
cui all'articolo 10-quater, comma  1,  riguardanti  violazioni  delle
norme  del  presente  codice,  nonche'  di  disposizioni  dell'Unione
europea direttamente applicabili; 
    b) stabilisce condizioni, limiti e  procedure  per  la  ricezione
delle segnalazioni; 
    c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove
rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  2. Gli atti relativi alle segnalazioni  di  cui  al  comma  1  sono
sottratti all'accesso previsto dagli articoli  22  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
                                                                 (45) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".