Art. 100 
                      Relazione sulla gestione 
 
  1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da  una  relazione
degli amministratori contenente  un'analisi  fedele,  equilibrata  ed
esauriente della situazione dell'insieme delle  imprese  incluse  nel
consolidamento e dell'andamento e del risultato  della  gestione  nel
suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai
ricavi e agli investimenti, nonche' una  descrizione  dei  principali
rischi e incertezze cui le imprese incluse  nel  consolidamento  sono
esposte. Dalla relazione risultano: 
    a) le attivita' di ricerca e  di  sviluppo  e  i  nuovi  prodotti
immessi sul mercato; 
    b)  il  numero  e  il  valore  nominale  delle  azioni  o   quote
dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate,
anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona,
con l'indicazione della quota di capitale corrispondente; 
    c)  l'evoluzione  prevedibile  della  gestione,  con  particolare
riguardo allo sviluppo del  portafoglio  assicurativo,  all'andamento
dei sinistri e alle  eventuali  modifiche,  se  significative,  delle
forme riassicurative; 
    d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data  di  riferimento  del
bilancio consolidato; 
    d-bis) gli obiettivi e  le  politiche  di  gestione  del  rischio
finanziario e la politica di copertura per  principali  categorie  di
operazioni  coperte  e  l'esposizione  delle  imprese   incluse   nel
consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di  liquidita'  e  di
variazione dei flussi. 
  1-bis. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita'  e  la
complessita' degli affari  dell'insieme  delle  imprese  incluse  nel
consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla  comprensione
della   situazione   dell'insieme   delle   imprese    incluse    nel
consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro  gestione,
gli indicatori di risultato finanziari e, se  del  caso,  quelli  non
finanziari  pertinenti  alle  attivita'  specifiche  delle   imprese,
comprese le  informazioni  attinenti  all'ambiente  e  al  personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati
nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
  1-ter. La relazione di cui  al  comma  1  e  la  relazione  di  cui
all'articolo 94 possono essere  presentate  in  un  unico  documento,
dando maggiore  rilievo,  ove  opportuno,  alle  questioni  che  sono
rilevanti  per  il   complesso   ((delle   societa'   incluse))   nel
consolidamento. (5) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 ha disposto (con l'art.  5,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  bilanci
relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva  a  quella
della sua entrata in vigore".