Art. 101. 
 
                    Libri e registri obbligatori 
 
  1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica ((...)), ferme restando le  altre  disposizioni  stabilite
dalla legge, devono tenere  i  libri  e  i  registri  secondo  quanto
previsto ai commi 2 e 3. 
  2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei  rami  vita,  oltre  al
registro delle attivita' a copertura  delle  riserve  tecniche,  sono
tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: 
    a) i contratti emessi; 
    b) i contratti stornati per risoluzione  ai  sensi  dell'articolo
1924,  secondo  comma,  del  codice  civile,   ovvero   per   mancato
perfezionamento ovvero per i quali e' stato esercitato il diritto  di
recesso di cui all'articolo 177; 
    c) i contratti scaduti; 
    d) i contratti per i quali e'  stato  esercitato  il  diritto  di
riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile; 
    e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione; 
    f) i sinistri denunciati; 
    g) i sinistri pagati; 
    h) i reclami ricevuti. 
  3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami  danni,  oltre  al
registro delle attivita' a copertura  delle  riserve  tecniche,  sono
tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: 
    a) i contratti emessi; 
    b) i sinistri denunciati; 
    c) i sinistri pagati; 
    d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo; 
    e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio; 
    f) i sinistri gia' classificati alle lettere c) oppure d)  per  i
quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione; 
    g) i reclami ricevuti. 
  4. L'((IVASS)) adotta, con  regolamento,  le  disposizioni  per  la
tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina
le informazioni, i termini e le modalita' per la loro conservazione e
compilazione nel  rispetto  delle  prescrizioni  dell'articolo  2421,
ultimo comma, del codice civile. 
  5. L'((IVASS)) individua, con regolamento, i libri e i registri per
l'attivita'  delle  imprese  di  riassicurazione,   determinando   le
informazioni, i termini e le modalita' per la  loro  conservazione  e
compilazione nel  rispetto  delle  prescrizioni  dell'articolo  2421,
ultimo comma, del codice civile.