Art. 102. 
 
                    Revisione legale del bilancio 
 
  ((1.  Il   bilancio   delle   imprese   di   assicurazione   e   di
riassicurazione con sede legale nel territorio  della  Repubblica  e'
corredato dalla relazione di un revisore legale o di una societa'  di
revisione legale iscritti nell'apposito registro.)) 
  2. ((La relazione del revisore legale o della societa' di revisione
legale esprime anche un  giudizio  sulla  sufficienza  delle  riserve
tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del  presente
codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.  A  tal  fine,
l'IVASS individua con regolamento i  criteri  per  la  determinazione
della sufficienza delle  riserve  tecniche  e  le  corrette  tecniche
attuariali alla luce delle quali deve essere espresso il giudizio del
revisore o della societa' di revisione legale, nonche' le modalita' e
i termini di espressione del giudizio medesimo.)) 
  3. Alle imprese di cui al comma  1  si  applicano  le  disposizioni
sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del  capo  II
del titolo III del testo unico dell'intermediazione  finanziaria,  ad
eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2,  e
159, comma 1. 
  4. L'impugnazione della deliberazione assembleare  che  approva  il
bilancio delle imprese di assicurazione  e  di  riassicurazione,  per
mancata conformita' alle norme  che  ne  disciplinano  i  criteri  di
redazione, puo' essere proposta dall'((IVASS))  nel  termine  di  sei
mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro  delle
imprese. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39.