Art. 107. 
 
                   (( (Ambito di applicazione).)) 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto dai Titoli II, III e IV per  le
imprese di assicurazione e V e VI per le imprese di  riassicurazione,
le disposizioni del presente Titolo  disciplinano  le  condizioni  di
accesso ed esercizio dell'attivita' di distribuzione  assicurativa  e
riassicurativa  nel  territorio   della   Repubblica,   ivi   inclusa
l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa a titolo
oneroso svolta da persone fisiche o giuridiche con residenza  o  sede
legale nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento  o
di libera prestazione  di  servizi  nel  territorio  di  altri  Stati
membri,  nonche'  l'attivita'   di   distribuzione   assicurativa   e
riassicurativa connessa con rischi e  impegni  situati  al  di  fuori
dell'Unione europea, quando e' svolta da intermediari  registrati  in
Italia. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  disciplinano  altresi'
l'attivita' di distribuzione assicurativa, anche a titolo accessorio,
e riassicurativa  da  parte  di  persone  fisiche  o  giuridiche  con
residenza  o  sede  legale  nel  territorio  di  altri  Stati  membri
dell'Unione europea, svolta nel territorio della Repubblica. 
  3.  Non  configurano  attivita'  di  distribuzione  assicurativa  o
riassicurativa, ai fini di cui al comma 1, le seguenti attivita': 
    a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente
nel contesto di  un'altra  attivita'  professionale,  sempre  che  il
fornitore non intraprenda ulteriori iniziative  di  assistenza  nella
conclusione o nell'esecuzione di  un  contratto  di  assicurazione  o
riassicurazione e l'obiettivo di tale attivita'  non  sia  quello  di
assistere il  cliente  nella  conclusione  o  nell'esecuzione  di  un
contratto di assicurazione o riassicurazione; 
    b) la gestione di sinistri  per  un'impresa  di  assicurazione  o
riassicurazione su base professionale o le attivita' di  liquidazione
sinistri e di consulenza in materia di sinistri; 
    c) la  mera  fornitura  di  dati  e  informazioni  su  potenziali
assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a  imprese
di  assicurazione  o  di  riassicurazione,  se   il   fornitore   non
intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella  conclusione  di
un contratto di assicurazione o riassicurazione; 
    d) la mera fornitura a potenziali assicurati di  informazioni  su
prodotti  assicurativi  o   riassicurativi,   su   un   intermediario
assicurativo o  riassicurativo,  su  un'impresa  di  assicurazione  o
riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative
di assistenza nella conclusione del contratto. 
  4. E' esclusa dalla disciplina del presente Titolo  l'attivita'  di
distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi  a
titolo  accessorio,  laddove  siano  soddisfatte  congiuntamente   le
seguenti condizioni: 
    a) l'assicurazione e' accessoria ad un prodotto o servizio  e  ne
copre: 
      1) i rischi  di  perdita,  deterioramento,  danneggiamento  del
prodotto  fornito  o  il  mancato  uso  del  servizio  prestato   dal
fornitore; o 
      2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e  altri  rischi
connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore; 
    b) l'importo del premio versato per  il  contratto  assicurativo,
calcolato proporzionalmente su base annua, non  e'  superiore  a  600
euro; 
    c) in deroga  alla  lettera  b)  ,  qualora  l'assicurazione  sia
complementare rispetto a un servizio di cui  alla  lettera  a)  e  la
durata di tale servizio sia pari o inferiore a  tre  mesi,  l'importo
del premio versato per persona non e' superiore a 200 euro. 
  5. Nell'esercizio dell'attivita'  di  distribuzione  attraverso  un
intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato,  di  cui  al
comma 4, l'impresa di assicurazione  o  l'intermediario  assicurativo
che se ne avvale garantisce che: 
    a) prima della conclusione del contratto,  il  contraente  riceva
informazioni  riguardanti  rispettivamente  gli   elementi   di   cui
all'articolo 120, comma 2, lettere a) e c),  se  agisce  su  incarico
dell'impresa, o di cui all'articolo 120, comma 1, lettere a) e c), se
agisce su incarico di altro intermediario; 
    b)   siano   predisposti   rapporti   contrattuali   adeguati   e
proporzionati  al  fine  di  assicurare  la  conformita'  con  quanto
previsto dagli articoli 119-bis e 120-quinquies e tenere conto  delle
richieste ed esigenze del contraente prima di proporre il contratto; 
    c)  prima  della  conclusione  del  contratto,  sia  fornita   al
contraente  la  documentazione  informativa  relativa   al   prodotto
assicurativo di cui all'articolo 185. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione
finanziaria, le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma  2,
lettera  d),  sono   sottoposte,   limitatamente   all'attivita'   di
distribuzione  assicurativa,  alla  vigilanza  dell'IVASS,   che   la
esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma  1,  anche
per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle  regole  di
comportamento di cui al Capo III, informando e  collaborando  con  le
altre autorita' interessate. 
  7. L'IVASS monitora il mercato, ivi incluso il mercato dei prodotti
assicurativi  commercializzati,  distribuiti  o  venduti,  a   titolo
accessorio, nel o dal territorio della Repubblica.)) 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".