Art. 107-bis. 
 
(( (Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa
                        o riassicurativa).)) 
 
  ((1. L'attivita' di  distribuzione  assicurativa  o  riassicurativa
puo' essere esercitata dai seguenti soggetti: 
    a)  imprese  di   assicurazione   o   riassicurazione,   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettere t) e  cc),  e  relativi  dipendenti,
laddove esercitino direttamente tale attivita'; 
    b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del  registro
di cui al comma 2 dell'articolo 109; 
    c)  intermediari  assicurativi  a  titolo  accessorio,   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti  alla  sezione
f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109; 
    d)  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,  e
riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato  membro  e
abilitati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione  in  regime
di libera prestazione dei servizi o di  stabilimento  nel  territorio
della   Repubblica   ai   sensi   degli   articoli    116-quater    e
116-quinquies.)) 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".