Art. 108. ((Attivita' di distribuzione)) ((45)) ((1. L'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa e' riservata alle imprese di cui all'articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti, nonche' agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro di cui all'articolo 109. Il registro indica gli Sati membri in cui l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi.)) ((45)) ((2. Fatta salva l'ipotesi in cui l'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente da imprese e relativi dipendenti, tale attivita' non puo' essere esercitata da chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.)) ((45)) 3. E' inoltre consentita l'attivita' agli intermediari assicurativi ((, anche a titolo accessorio,)) e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116 ((...)). ((45)) 4. L'esercizio dell'attivita' di intermediario di assicurazione ((, anche a titolo accessorio,)) e riassicurazione e' vietato agli enti pubblici, agli enti o societa' da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno. ((45)) ------------- AGGIORNAMENTO (45) Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".