Art. 108-bis. 
 
(( (Organismo per la registrazione degli  intermediari  assicurativi,
           anche a titolo accessorio, e riassicurativi).)) 
 
  ((1. -  E'  istituito  un  Organismo  per  la  registrazione  degli
intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, e per  lo  svolgimento
degli adempimenti relativi agli elenchi di  cui  agli  articoli  109,
comma 1-bis, e alle sezioni I e  II  del  Titolo  IX,  Capo  II.  Con
decreto  del   Presidente   della   Repubblica   emanato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  e'  disciplinata
l'organizzazione dell'Organismo.  L'Organismo  promuove  altresi'  la
diffusione dei principi  di  correttezza  e  diligenza  professionale
presso  gli  intermediari  di  cui  all'articolo  109,  comma  2.  In
particolare il regolamento disciplina, nel rispetto dei  principi  di
semplificazione e proporzionalita': 
    a) l'istituzione dell'Organismo avente personalita' giuridica  di
diritto privato, dotato  di  autonomia  statutaria,  organizzativa  e
finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui  sono  trasferite
funzioni e  competenze  in  materia  di  tenuta  del  registro  degli
intermediari assicurativi e riassicurativi; 
    b) il procedimento di nomina dei  componenti  dell'Organismo  nel
rispetto dei principi di imparzialita' e terzieta'; 
    c) il passaggio all'Organismo di funzioni e competenze attribuite
in via transitoria all'IVASS; 
    d) le  modalita'  attraverso  le  quali  l'Organismo  riscuote  e
gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro
di cui all'articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui
al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   ai   sensi
dell'articolo 336 del medesimo Codice; 
    e) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui alla lettera a). 
  2. L'Organismo e'  sottoposto  al  controllo  dell'IVASS  che,  con
regolamento, disciplina le  modalita'  di  esercizio  del  controllo,
inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi,1 secondo modalita'
improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita'  dell'azione
di controllo, con la  finalita'  di  verificare  l'adeguatezza  delle
procedure interne adottate e  l'efficacia  dell'attivita'  svolta  in
relazione alle funzioni affidate. 
  3. L'Organismo e' finanziato mediante una quota del  contributo  di
vigilanza sugli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione  di
cui all'articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  versato  all'IVASS  e
successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e
le modalita' individuate dal regolamento di cui al comma 1. 
  4. L'IVASS,  con  regolamento,  stabilisce  le  modalita'  con  cui
l'Organismo  esercita  la   propria   attivita'   e   le   forme   di
collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle disposizioni di cui
al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli
intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente  l'esigenza
di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti  iscritti
in altri albi o registri.)) 
                                                               ((45)) 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 2)
che "Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'art. 108-bis del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
restano attribuite  all'IVASS  le  funzioni  di  registrazione  degli
intermediari di cui all'art. 109, assegnate  all'Organismo  ai  sensi
degli articoli 109, 112, 113, 116,  116-bis,  116-ter,  116-quater  e
116-quinquies del medesimo decreto legislativo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto  legislativo  trovano
applicazione dal 1° ottobre 2018,  conformemente  a  quanto  previsto
dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di
applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".