Art. 109-bis. 
 
(Regime  applicabile  agli   intermediari   assicurativi   a   titolo
                            accessorio). 
 
  1. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio,  di  cui  alla
sezione del registro prevista all'articolo 109, comma 2, lettera  f),
agisce su incarico di una o piu' imprese  di  assicurazione.  Laddove
sia una persona fisica e' tenuto ad  osservare  i  requisiti  di  cui
all'articolo 110, commi 1 e 3. Nell'ipotesi in cui  sia  una  persona
giuridica rispetta i requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2  e
3. 
  ((2. Ai fini dell'iscrizione nella  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettera  f),  l'intermediario  di  cui  al
comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto  conto  della
natura dei prodotti  distribuiti,  adeguate  cognizioni  e  capacita'
professionali individuate e accertate secondo le  modalita'  definite
con regolamento adottato  dall'IVASS,  con  il  quale  sono  altresi'
disciplinati  gli  obblighi  di  aggiornamento  professionale  e   le
relative modalita' di registrazione.)) 
  ((3. L'intermediario assicurativo a titolo  accessorio  di  cui  al
comma 1 si dota  di  presidi  di  separazione  patrimoniale  conformi
all'articolo  117.  L'adempimento   delle   obbligazioni   pecuniarie
effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo  accessorio
e' conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. Si  applica
altresi' la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119.)) 
  4. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli  109,
commi 3, 4,  4-quinquies,  4-sexies,  4-septies,  4-octies,  5  e  6,
nonche' degli articoli 111, comma 5 e  113,  comma  2,  agli  addetti
all'attivita'  di  intermediazione  nei   locali   dell'intermediario
assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1. Tali intermediari
sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di libera
prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a  quanto
previsto dall'articolo 116 e seguenti.». 
  5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio  che  agiscono
su incarico di altro intermediario di cui alle sezioni  del  registro
previste all'articolo 109,  comma  2,  lettere  a),  b)  o  d),  sono
soggetti  alle  norme  applicabili  agli  addetti  all'attivita'   di
intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2,
lettera e) del citato articolo 109. 
  6. L'IVASS con regolamento disciplina le modalita' applicative  del
presente articolo. 
                                                                 (45) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".