Art. 109-bis. (Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio). 1. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione del registro prevista all'articolo 109, comma 2, lettera f), agisce su incarico di una o piu' imprese di assicurazione. Laddove sia una persona fisica e' tenuto ad osservare i requisiti di cui all'articolo 110, commi 1 e 3. Nell'ipotesi in cui sia una persona giuridica rispetta i requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2 e 3. ((2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacita' professionali individuate e accertate secondo le modalita' definite con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresi' disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalita' di registrazione.)) ((3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio e' conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. Si applica altresi' la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119.)) 4. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 109, commi 3, 4, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 5 e 6, nonche' degli articoli 111, comma 5 e 113, comma 2, agli addetti all'attivita' di intermediazione nei locali dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1. Tali intermediari sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 116 e seguenti.». 5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono su incarico di altro intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), sono soggetti alle norme applicabili agli addetti all'attivita' di intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e) del citato articolo 109. 6. L'IVASS con regolamento disciplina le modalita' applicative del presente articolo. (45) ------------ AGGIORNAMENTO (45) Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".