Art. 110. 
 
          Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche 
 
  1. Per ottenere l'iscrizione nella  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la  persona  fisica  deve
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) godere dei diritti civili; 
    b)  non  aver  riportato  condanna   irrevocabile,   o   sentenza
irrevocabile di applicazione della  pena  di  cui  all'articolo  444,
comma 2, del codice  di  procedura  penale,  per  delitto  contro  la
pubblica amministrazione, contro l'amministrazione  della  giustizia,
contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo  a
tre anni, o per altro delitto non  colposo  per  il  quale  la  legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due  anni
o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante
l'applicazione della pena accessoria  dell'interdizione  da  pubblici
uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non  sia
intervenuta la riabilitazione ((e salvo quanto previsto dall'articolo
166 del codice penale)); 
    c)  non  essere  stata  dichiarata  fallita,  ne'  essere   stato
presidente, amministratore con delega di poteri, direttore  generale,
sindaco di societa' od enti che siano stati assoggettati a  procedure
di  fallimento,   concordato   preventivo   o   liquidazione   coatta
amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei
relativi provvedimenti, fermo restando che  l'impedimento  ha  durata
fino  ai  cinque  anni  successivi  all'adozione  dei   provvedimenti
stessi;(45) 
    d)  non  versare  nelle  situazioni  di  decadenza,   divieto   o
sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,  n.
575, e successive modificazioni; 
    e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi. 
  2. Ai fini  dell'iscrizione  nella  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la  persona  fisica  deve
inoltre possedere adeguate cognizioni e capacita' professionali sulle
materie individuate dall'IVASS con regolamento, che  sono  accertate,
tramite una prova di idoneita', consistente in un esame su tali  aree
tematiche.L'IVASS,  con  regolamento,  detta  anche  disposizioni  di
dettaglio in  merito  ai  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro,
determinando altresi' le modalita' di svolgimento  della  ((prova  di
idoneita')). (45) 
  3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo
112, comma 3,  la  persona  fisica,  ai  fini  dell'iscrizione  nella
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere  a)  o
b), deve  altresi'  stipulare  una  polizza  di  assicurazione  della
responsabilita'   civile   per   l'attivita'    svolta    in    forza
dell'iscrizione al  registro  con  massimale  di  almeno  un  milione
duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e  di  un  milione  e
ottocentocinquantamila  euro  all'anno  globalmente   per   tutti   i
sinistri, valida in tutto  il  territorio  dell'Unione  europea,  per
danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da
negligenze, errori professionali ed infedelta'  dei  dipendenti,  dei
collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma
di legge. (45) 
  3-bis. Gli importi di cui  al  comma  3  sono  aggiornati  mediante
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili  per  tener
conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al  consumo  pubblicato
da Eurostat. (45) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".