Art. 112. Requisiti per l'iscrizione delle societa' 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societa' deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la sede legale in Italia; b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societa' deve inoltre avere affidato la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle societa' iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro. (45) 3. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi' avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilita' civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attivita' di distribuzione svolta dalla societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonche' per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. (45) 4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la societa' deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'IVASS. E' fatto obbligo alla societa' che esercita contemporaneamente la distribuzione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attivita' persone fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi di una organizzazione adeguata. (45) 5. E' altresi' necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone fisiche addette all'attivita' di intermediazione della societa' di cui alla sezione e) del registro di cui all'articolo 109, comma 2. E' in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la societa' che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra societa'. (45) ((5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la societa' fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento.)) --------------- AGGIORNAMENTO (45) Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".