Art. 112. 
 
              Requisiti per l'iscrizione delle societa' 
 
  1. Per ottenere l'iscrizione nella  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed  e),  la  societa'  deve
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) avere la sede legale in Italia; 
    b) non essere assoggettata a procedure di fallimento,  concordato
preventivo,  amministrazione  straordinaria  o  liquidazione   coatta
amministrativa; 
    e)  non  essere  sottoposta  ai  divieti  e  decadenze   previste
dall'articolo 10, comma 4, della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e
successive modificazioni. 
  2. Ai fini  dell'iscrizione  nella  sezione  del  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed  e),  la  societa'  deve
inoltre  avere  affidato   la   responsabilita'   dell'attivita'   di
distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del
registro al quale la medesima  chiede  l'iscrizione.  Nelle  societa'
iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera   b),   il   rappresentante   legale   e,    ove    nominati,
l'amministratore delegato  e  il  direttore  generale  devono  essere
iscritti nella medesima sezione del registro. (45) 
  3.  Ai  fini  dell'iscrizione,  la  societa'  deve  altresi'  avere
stipulato la polizza di assicurazione  della  responsabilita'  civile
professionale di cui all'articolo 110, comma 3,  per  l'attivita'  di
distribuzione svolta dalla societa', dalle persone fisiche di cui  al
comma  2,  nonche'  per  i  danni  arrecati  da  negligenze,   errori
professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. (45) 
  4. Qualora eserciti la distribuzione  riassicurativa,  la  societa'
deve  inoltre  disporre  di  un  capitale   sociale   non   inferiore
all'importo stabilito con regolamento adottato dall'IVASS.  E'  fatto
obbligo   alla   societa'   che   esercita   contemporaneamente    la
distribuzione assicurativa e  riassicurativa  di  preporre  alle  due
attivita' persone fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di
dotarsi di una organizzazione adeguata. (45) 
  5.  E'  altresi'  necessario  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone  fisiche  addette
all'attivita' di intermediazione della societa' di cui  alla  sezione
e) del registro di cui all'articolo 109, comma 2.  E'  in  ogni  caso
preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui  all'articolo
109, comma 2, lettera e), per la societa' che operi,  direttamente  o
indirettamente, attraverso altra societa'. (45) 
  ((5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di  cui
all'articolo  109,  comma  2,  lettera  d),  la   societa'   fornisce
indicazione   dei   dati   identificativi   della   persona    fisica
responsabile,  nell'ambito  della  dirigenza,   della   distribuzione
assicurativa. Tale soggetto  deve  possedere  adeguati  requisiti  di
professionalita'   e   onorabilita'   individuati   dall'IVASS    con
regolamento.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".