Art. 113. 
 
                            Cancellazione 
 
  1.   L'Organismo   per   la   registrazione   degli    intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi  provvede
alla cancellazione  dell'intermediario  dalla  relativa  sezione  del
registro in caso di: (45) 
    a) radiazione; 
    b) rinunzia all'iscrizione; 
    c) mancato esercizio dell'attivita', senza  giustificato  motivo,
per oltre tre anni; 
    d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli  110,
comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112; 
    e)  mancato  versamento  del  contributo  di  vigilanza  di   cui
all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS; 
    f) limitatamente agli  intermediari  iscritti  alle  sezioni  del
registro di cui all'articolo 109, comma 2,  lettere  a),  b)  ed  f),
perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli
110, comma 3, e 112, comma 3; (45) 
    g) limitatamente agli intermediari  iscritti  nella  sezione  del
registro di cui  all'articolo  109,  comma  2,  lettera  b),  mancato
versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo
115. 
    ((g-bis) limitatamente  agli  intermediari  di  cui  all'articolo
274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia  assicurativo
dei rami vita o esclusione da esso)). 
  2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1,  lettere
b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa  o  ai  soggetti
iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma  2,
lettera  e),   e'   presentata   dall'impresa   o,   rispettivamente,
dall'intermediario  iscritto  alla  sezione  del  registro   di   cui
all'articolo 109,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  d).  Nel  caso  di
interruzione del rapporto con il produttore  diretto  ovvero  con  il
soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo  109,
comma 2, lettera e), l'impresa  o,  rispettivamente,  l'intermediario
sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo per la  registrazione
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di
cui all'articolo 109,  comma  2,  lettera  a),  comunica  all'impresa
preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti  ai  sensi
dell'articolo 109, comma 2, lettera e). (45) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2020, N. 187. 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".