Art. 114-bis 
 
((  (Requisiti  organizzativi   dell'impresa   di   assicurazione   o
riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti  professionali
e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112). )) 
 
  ((1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e
organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis,  110,  111,  112  in
capo ai soggetti identificati in tali  disposizioni,  le  imprese  si
dotano di politiche e procedure  interne  soggette  ad  approvazione,
attuazione, nonche' a riesame almeno annuale,  individuando  altresi'
una funzione che ne assicuri l'adeguata attuazione. 
  2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano  procedure  per
l'adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto
degli  articoli  109-bis,  110,  111,  112  e   rendono   disponibili
all'IVASS,  su  richiesta,  il  nominativo  del  responsabile   della
funzione di cui al comma 1. 
  3.  L'IVASS  con  regolamento  puo'  individuare  disposizioni   di
dettaglio in merito ai  presidi  interni  all'impresa  richiesti  per
l'osservanza dei commi 1 e 2.)) 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".