Art. 116. 
 
(( (Attivita' in regime di stabilimento e di  libera  prestazione  di
                            servizi). )) 
 
  ((1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche  a
titolo accessorio,  e  riassicurativi,  indicati  nelle  sezioni  del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) ed  f),
con residenza o con sede legale nel territorio  della  Repubblica  di
operare negli altri Stati membri, in  regime  di  stabilimento  e  di
libera prestazione di servizi previo espletamento delle procedure  di
cui agli articoli 116-bis e 116-ter. 
  2. Gli intermediari di cui al  comma  1  laddove,  per  l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione in regime di libera prestazione  di
servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano  avvalersi
di soggetti iscritti alla sezione del registro  di  cui  all'articolo
109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui
agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale
intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti  l'estensione
dell'operativita'  nello  Stato  membro  nel  quale  intende  operare
l'intermediario che di tale collaborazione si avvale. 
  3.   L'Organismo   per   la   registrazione   degli    intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota,
mediante  annotazione  integrativa   dell'iscrizione   al   registro,
l'indicazione degli altri Stati membri  nei  quali  gli  intermediari
operano in regime di stabilimento o di  liberta'  di  prestazione  di
servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1)). 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".