Art. 116-ter 
 
(( (Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro). )) 
 
  ((1. L'intermediario di cui all'articolo 116 che intende effettuare
per la prima volta attivita' in regime di stabilimento  in  un  altro
Stato membro, attraverso una succursale o una presenza permanente, ne
fornisce  comunicazione  all'Organismo  per  la  registrazione  degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni: 
    a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la
sede legale e i dati relativi  all'iscrizione  nel  registro  di  cui
all'articolo 109 dell'intermediario; 
    b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; 
    c)  la  categoria  di  intermediario  alla  quale  appartiene  ed
eventualmente,  il  nome  delle  imprese  di   assicurazione   o   di
riassicurazione che rappresenta, nonche' i  dati  identificativi  dei
soggetti  iscritti  alla  sezione   e)   del   Registro   della   cui
collaborazione intende avvalersi per  l'esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione in altro Stato membro; 
    d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare; 
    e) l'indirizzo nello Stato  membro  ospitante  della  sede  dello
stabilimento presso la quale e' possibile ottenere documenti; 
    f) il nominativo del soggetto responsabile della  gestione  della
succursale o presenza permanente. 
  2. Fatto salvo il caso in cui  l'IVASS  abbia  motivo  di  dubitare
dell'adeguatezza della struttura  organizzativa  o  della  situazione
finanziaria  dell'intermediario   in   relazione   all'attivita'   di
distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione  della
comunicazione di cui al comma 1,  l'Organismo  per  la  registrazione
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi  trasmette  le  informazioni  di  cui   al   comma   1
all'autorita' competente dello Stato membro ospitante. 
  3.   L'Organismo   per   la   registrazione   degli    intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi  comunica
all'intermediario l'avvenuta ricezione delle  informazioni  da  parte
dell'autorita'  competente  dello  Stato  membro  ospitante,  nonche'
l'accessibilita' alle disposizioni di interesse generale  applicabili
nello  Stato  membro  ospitante,  che  l'intermediario  e'  tenuto  a
rispettare  per  l'esercizio  dell'attivita'  in  tale  Stato  membro
attraverso il sito internet  dell'Autorita'  competente  e,  mediante
appositi  collegamenti  ipertestuali,  tramite   il   sito   internet
dell'AEAP. 
  4. L'intermediario puo' altresi' iniziare ad esercitare l'attivita'
nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione di cui al comma
3 nel termine  di  trenta  giorni  successivi  alla  ricezione  delle
informazioni di cui al comma 1. 
  5.   L'Organismo   per   la   registrazione   degli    intermediari
assicurativi, anche a  titolo  accessorio,  e  riassicurativi,  entro
trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al  comma  1,
comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto  di
procedere alla comunicazione  all'autorita'  competente  dello  Stato
membro ospitante. 
  6. L'intermediario  comunica  all'Organismo  per  la  registrazione
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi le modifiche intervenute  rispetto  alle  informazioni
trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa
attuazione.  L'Organismo  per  la  registrazione  degli  intermediari
assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,  e  riassicurativi,  nel
termine  di  30  giorni  successivi  alla  data  di  ricezione  delle
variazioni alle informazioni di cui  al  comma  1,  informa  altresi'
l'autorita' competente dello Stato membro ospitante)). 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".