Art. 116-quater 
 
(( (Attivita'  in  regime  di  libera  prestazione  dei  servizi  nel
                  territorio della Repubblica). )) 
 
  ((1. L'accesso all'attivita' di intermediazione in regime di libera
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica  da  parte  di
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi, che hanno residenza o sede legale nel  territorio  di
un altro Stato membro, e' subordinato alla trasmissione all'Organismo
per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a  titolo
accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorita' di tale  Stato,
delle informazioni di cui all'articolo 116-bis. 
  2. L'intermediario di cui al comma 1 puo'  iniziare  ad  esercitare
l'attivita' sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve
da parte dell'Autorita'  dello  Stato  di  origine  la  comunicazione
dell'avvenuta  notifica  all'Organismo  per  la  registrazione  degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1)). 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".