Art. 116-quinquies 
 
((  (Attivita'  in  regime  di  stabilimento  nel  territorio   della
                           Repubblica). )) 
 
  ((1.  L'accesso  all'attivita'  di  intermediazione  in  regime  di
stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che  hanno
residenza o sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla
trasmissione all'Organismo per la  registrazione  degli  intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi,  da  parte
dell'Autorita' di tale Stato, delle informazioni di cui  all'articolo
116-ter. 
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al
comma  1,  l'Organismo  per  la  registrazione   degli   intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi  comunica
all'autorita' competente dello Stato membro d'origine le disposizioni
di interesse generale che l'intermediario e' tenuto a rispettare  per
l'esercizio   dell'attivita'   sul   territorio   della   Repubblica,
applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorita'
competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il
sito internet dell'AEAP. 
  3.  L'intermediario  puo'  iniziare  a  svolgere   l'attivita'   di
intermediazione  in  regime  di  stabilimento  sul  territorio  della
Repubblica dal momento in cui riceve da  parte  dell'Autorita'  dello
Stato  membro  d'origine  la  comunicazione  dell'Organismo  per   la
registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche   a   titolo
accessorio, e riassicurativi o in caso di  silenzio,  dalla  scadenza
del termine di cui al comma 2. 
  4. L'IVASS verifica che l'attivita' di  intermediazione  esercitata
in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della  Repubblica  sia
conforme alle disposizioni di cui agli articoli  30-decies,  ai  Capi
III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis  e
185-ter, nonche' alle relative misure  di  attuazione.  A  tal  fine,
l'IVASS puo' esaminare le modalita' di insediamento e  richiedere  le
modifiche necessarie per consentire all'autorita' dello Stato  membro
d'origine  di  far  rispettare  gli   obblighi   previsti   da   tali
disposizioni. 
  5.  L'IVASS  disciplina,  con  regolamento,  la  pubblicita'  delle
comunicazioni ricevute dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati
membri relative all'attivita' svolta in libera prestazione di servizi
o in regime di stabilimento dagli  intermediari  di  tali  Stati  nel
territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco  annesso
al registro di cui all'articolo 109, comma 2)). 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".