Art. 116-sexies 
 
(( (Accordi per  la  ripartizione  di  competenze  tra  Stato  membro
               d'origine e Stato membro ospitante). )) 
 
  ((1. Nell'ipotesi in cui l'attivita' principale di un intermediario
assicurativo,  anche  a  titolo  accessorio,  o  riassicurativo   sia
esercitata in uno Stato membro  diverso  da  quello  di  origine,  le
autorita' competenti dello  Stato  membro  d'origine  e  dello  Stato
membro ospitante possono concludere un accordo  in  forza  del  quale
l'esercizio delle funzioni di  vigilanza  sia  rimesso  all'autorita'
dello stato membro ospitante con riguardo alle  disposizioni  di  cui
agli articoli 6, 7,  30-decies,  185,  185-bis,  185-ter,  187-ter  e
205-ter, al Titolo IX, con  esclusione  delle  disposizioni  relative
agli obblighi di registrazione, e al Titolo XVIII. 
  2. Laddove ricorra l'ipotesi di accordo di cui al comma 1, l'IVASS,
se agisce in qualita' di  autorita'  dello  stato  membro  d'origine,
informa tempestivamente l'intermediario interessato e l'AEAP)). 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".