Art. 116-decies 
 
(( (Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale).
                                 )) 
 
  ((1. L'IVASS, in  qualita'  di  autorita'  competente  dello  Stato
membro ospitante, puo' adottare misure non discriminatorie  idonee  a
sanzionare le irregolarita' commesse nel territorio della Repubblica,
in  caso  di  mancata  osservanza  delle  disposizioni  di  interesse
generale di cui all'articolo 116-undecies, ivi inclusa l'adozione  di
misure che vietino all'intermediario  assicurativo,  anche  a  titolo
accessorio, o riassicurativo di esercitare l'attivita', in regime  di
stabilimento o libera prestazione dei servizi, nel  territorio  della
Repubblica. 
  2. L'IVASS, in qualita' di autorita' competente dello Stato  membro
ospitante, puo' adottare misure  dirette  a  vietare  l'esercizio  da
parte di un distributore di prodotti assicurativi con sede  in  altro
Stato membro  dell'attivita'  sul  territorio  della  Repubblica,  in
regime di libera prestazione di servizi o  di  stabilimento,  qualora
l'attivita' sia svolta completamente o prevalentemente nel territorio
della  Repubblica,  al  fine  di  sottrarsi  all'applicazione   delle
disposizioni ivi vigenti per i distributori italiani  e,  laddove  al
contempo, tale attivita'  pregiudichi  l'efficace  funzionamento  dei
mercati assicurativi o  riassicurativi  italiani  con  riguardo  alla
tutela  degli  assicurati  e  altri  aventi  diritto  a   prestazioni
assicurative. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 2,  l'IVASS,  dopo  aver  informato
l'autorita' competente dello Stato membro  d'origine,  puo'  adottare
nei confronti del distributore di prodotti assicurativi misure idonee
dirette alla tutela dei  diritti  degli  assicurati  e  altri  aventi
diritto a prestazioni assicurative. 
  4.  L'IVASS  puo'  rinviare  la  questione  all'AEAP  e   chiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010.)) 
                                                               ((45)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".