Art. 116-decies (( (Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale). )) ((1. L'IVASS, in qualita' di autorita' competente dello Stato membro ospitante, puo' adottare misure non discriminatorie idonee a sanzionare le irregolarita' commesse nel territorio della Repubblica, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di interesse generale di cui all'articolo 116-undecies, ivi inclusa l'adozione di misure che vietino all'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di esercitare l'attivita', in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, nel territorio della Repubblica. 2. L'IVASS, in qualita' di autorita' competente dello Stato membro ospitante, puo' adottare misure dirette a vietare l'esercizio da parte di un distributore di prodotti assicurativi con sede in altro Stato membro dell'attivita' sul territorio della Repubblica, in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, qualora l'attivita' sia svolta completamente o prevalentemente nel territorio della Repubblica, al fine di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni ivi vigenti per i distributori italiani e, laddove al contempo, tale attivita' pregiudichi l'efficace funzionamento dei mercati assicurativi o riassicurativi italiani con riguardo alla tutela degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'IVASS, dopo aver informato l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, puo' adottare nei confronti del distributore di prodotti assicurativi misure idonee dirette alla tutela dei diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 4. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.)) ((45)) --------------- AGGIORNAMENTO (45) Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".