Art. 116-septies 
 
(( (Violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione
                          dei servizi). )) 
 
  ((1. L'IVASS qualora, in qualita'  di  autorita'  competente  dello
Stato membro ospitante, abbia motivo di ritenere che  l'intermediario
assicurativo, anche a titolo accessorio,  o  riassicurativo  operante
nel territorio della Repubblica in regime di libera  prestazione  dei
servizi violi le disposizioni per l'esercizio di tale  attivita',  ne
informa l'Autorita' dello Stato membro d'origine. 
  2.   Nell'ipotesi   in   cui,   nonostante   le   misure   adottate
dall'autorita'  dello  Stato  membro  di  origine  o   in   caso   di
inadeguatezza o assenza di tali misure, l'intermediario  continui  ad
operare nel territorio della Repubblica in modo dannoso rispetto agli
interessi  generali  degli  assicurati  e  altri  aventi  diritto   a
prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del  mercato
assicurativo e  riassicurativo  italiano,  l'IVASS  puo',  dopo  aver
informato l'Autorita' dello stato membro di origine, adottare  misure
idonee a prevenire il  compimento  di  ulteriori  irregolarita',  ivi
inclusa la possibilita' di vietare all'intermediario  interessato  la
prosecuzione  dell'esercizio  dell'attivita'  sul  territorio   della
Repubblica. 
  3.  L'IVASS  puo'  rinviare  la  questione  all'AEAP  e   chiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010. 
  4.  Nel  caso  in  cui  si  renda  necessaria  un'azione  immediata
finalizzata a tutelare i  diritti  degli  assicurati  e  degli  altri
aventi diritto a prestazioni assicurative l'IVASS puo' adottare  ogni
misura non discriminatoria idonea  a  prevenire  o  porre  fine  alle
irregolarita' commesse sul territorio della Repubblica,  ivi  inclusa
l'adozione di un provvedimento che vieti  l'esercizio  dell'attivita'
di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di  libera
prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. 
  5. Le misure adottate dall'IVASS in conformita'  alle  disposizioni
del presente articolo, sono  assunte  con  provvedimento  motivato  e
oggetto di comunicazione all'intermediario interessato, nonche' senza
indugio  all'autorita'  competente  dello  Stato  membro   d'origine,
all'AEAP e alla Commissione europea)). 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".