Art. 116-octies (( (Violazione degli obblighi nell'esercizio della liberta' di stabilimento). )) ((1. L'IVASS qualora, in qualita' di autorita' competente dello Stato membro ospitante, accerta che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l'attivita' in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter e relative disposizioni di attuazione, puo' adottare misure idonee. 2. Laddove l'IVASS abbia motivo di ritenere che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di altro Stato membro, operante nel territorio della Repubblica, attraverso una stabile organizzazione, violi le disposizioni in materia di distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice rispetto alle quali ai sensi del comma 1 l'IVASS, in qualita' di Autorita' dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, ai fini dell'adozione di eventuali misure che pongano rimedio alle irregolarita' commesse. 3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2 o in ipotesi di mancata adozione delle misure necessarie o di inadeguatezza delle stesse, l'intermediario continui ad agire nel territorio della Repubblica in modo contrario all'interesse generale degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative o al corretto funzionamento del mercato assicurativo o riassicurativo italiano, l'IVASS puo', dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di nuove irregolarita', ivi inclusa l'adozione di un provvedimento motivato che vieti la continuazione dell'esercizio dell'attivita' sul territorio della Repubblica, in regime di stabilimento da parte di intermediario di altro Stato membro. 4. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 5. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e se i provvedimenti equivalenti adottati dallo Stato membro d'origine risultano inadeguati o in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l'IVASS puo' adottare misure idonee non discriminatorie volte a prevenire o porre fine alle irregolarita' commesse sul territorio italiano, ivi inclusa l'adozione nei confronti dell'intermediario, anche a titolo accessorio, di un provvedimento di divieto dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica. 6. Le misure adottate dall'IVASS in conformita' al presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e comunicate all'intermediario interessato, nonche' senza indugio all'autorita' competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla Commissione europea)). ((45)) --------------- AGGIORNAMENTO (45) Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".