Art. 116-octies 
 
((  (Violazione  degli  obblighi  nell'esercizio  della  liberta'  di
                          stabilimento). )) 
 
  ((1. L'IVASS qualora, in qualita'  di  autorita'  competente  dello
Stato membro ospitante, accerta che  un  intermediario  assicurativo,
anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l'attivita'
in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica,  violi  le
disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai  Capi  III,  III-bis,
III-ter del Titolo IX ed agli  articoli  185,  185-bis  e  185-ter  e
relative disposizioni di attuazione, puo' adottare misure idonee. 
  2. Laddove l'IVASS abbia motivo di ritenere  che  un  intermediario
assicurativo, anche a titolo accessorio, o  riassicurativo  di  altro
Stato membro, operante nel territorio  della  Repubblica,  attraverso
una stabile organizzazione,  violi  le  disposizioni  in  materia  di
distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice
rispetto alle quali ai sensi del comma  1  l'IVASS,  in  qualita'  di
Autorita' dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne
informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, ai  fini
dell'adozione  di  eventuali  misure   che   pongano   rimedio   alle
irregolarita' commesse. 
  3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2 o in
ipotesi  di  mancata  adozione   delle   misure   necessarie   o   di
inadeguatezza delle stesse, l'intermediario  continui  ad  agire  nel
territorio della Repubblica in modo contrario all'interesse  generale
degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative  o
al corretto funzionamento del mercato assicurativo  o  riassicurativo
italiano, l'IVASS puo', dopo averne informato l'autorita'  competente
dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di
nuove irregolarita',  ivi  inclusa  l'adozione  di  un  provvedimento
motivato che vieti la continuazione dell'esercizio dell'attivita' sul
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento  da  parte  di
intermediario di altro Stato membro. 
  4.  L'IVASS  puo'  rinviare  la  questione  all'AEAP  e   chiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010. 
  5. Nel caso in  cui  si  renda  strettamente  necessaria  un'azione
immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati  e  altri
aventi diritto  a  prestazioni  assicurative  e  se  i  provvedimenti
equivalenti  adottati  dallo   Stato   membro   d'origine   risultano
inadeguati o in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, fermo
quanto previsto dai commi 2, 3 e  4,  l'IVASS  puo'  adottare  misure
idonee non discriminatorie  volte  a  prevenire  o  porre  fine  alle
irregolarita'  commesse  sul   territorio   italiano,   ivi   inclusa
l'adozione  nei  confronti   dell'intermediario,   anche   a   titolo
accessorio,   di   un   provvedimento   di   divieto   dell'esercizio
dell'attivita' di  intermediazione  in  regime  di  stabilimento  nel
territorio della Repubblica. 
  6.  Le  misure  adottate  dall'IVASS  in  conformita'  al  presente
articolo,  sono  assunte  con  provvedimento  motivato  e  comunicate
all'intermediario interessato, nonche'  senza  indugio  all'autorita'
competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla  Commissione
europea)). 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".