Art. 116-novies (( (Violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani). )) ((1. L'IVASS puo' adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell'autorita' competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarita' commesse nell'esercizio dell'attivita' di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell'adozione di tali misure l'IVASS informa l'autorita' competente dello Stato membro ospitante.)) ((45)) --------------- AGGIORNAMENTO (45) Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".