Art. 116-novies 
 
(( (Violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di
    servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani). )) 
 
  ((1. L'IVASS puo'  adottare,  nei  confronti  di  intermediari  con
residenza  o  sede  legale   in   Italia,   anche   su   segnalazione
dell'autorita' competente dello stato membro ospitante, misure idonee
a   porre   fine   alle   irregolarita'    commesse    nell'esercizio
dell'attivita' di libera prestazione di servizi o di stabilimento  in
altri Stati membri. Dell'adozione  di  tali  misure  l'IVASS  informa
l'autorita' competente dello Stato membro ospitante.)) 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".