Art. 117. 
                      Separazione patrimoniale 
 
  1. I  premi  pagati  all'intermediario  e  le  somme  destinate  ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se
regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un  conto
separato,  del  quale  puo'  essere  titolare  anche  l'intermediario
espressamente in tale qualita', e  che  costituiscono  un  patrimonio
autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo. 
  2.  Sul  conto  separato  non  sono  ammesse  azioni,  sequestri  o
pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati  e  dalle
imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da  parte  dei  loro
creditori ma nei limiti  della  somma  rispettivamente  spettante  al
singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione. 
  3. Sul  conto  separato  non  operano  le  compensazioni  legale  e
giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione  convenzionale
rispetto  ai  crediti   vantati   dal   depositario   nei   confronti
dell'intermediario. 
  ((3-bis. Sono esenti  dagli  obblighi  previsti  dal  comma  1  gli
intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b)  e  d),
che possano documentare in modo permanente con fideiussione  bancaria
una capacita' finanziaria pari al 4 per cento  dei  premi  incassati,
con un minimo di euro 18.750. Il limite minimo e' aggiornato mediante
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili  per  tener
conto delle variazioni dell'indice  europeo  dei  prezzi  al  consumo
pubblicato da Eurostat.)) ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".