Art. 119-bis. 
 
         (Regole di comportamento e conflitti di interesse). 
 
  1. I distributori di prodotti  assicurativi  operano  con  equita',
onesta', professionalita',  correttezza  e  trasparenza  nel  miglior
interesse dei contraenti. 
  2.  Le  informazioni  relative  alla  distribuzione   assicurativa,
comprese  le  comunicazioni  pubblicitarie   relative   ai   prodotti
distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi  a
contraenti o  potenziali  contraenti  sono  corrette,  chiare  e  non
fuorvianti, imparziali e  complete.  Le  comunicazioni  pubblicitarie
sono sempre chiaramente identificabili come tali. ((Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 182)). 
  3. L'IVASS puo' richiedere, in via non sistematica, la trasmissione
del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, utilizzato  dai
distributori. 
  ((4. I  distributori  di  prodotti  assicurativi  non  ricevono  un
compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla  base  di
criteri che siano contrari al  loro  dovere  di  agire  nel  migliore
interesse dei contraenti previsto dal comma 1.)) 
  ((5. Ai fini  di  cui  al  comma  4,  il  distributore  non  adotta
disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di  altro
tipo che potrebbero incentivare se stesso o  i  propri  dipendenti  a
raccomandare ai  contraenti  un  particolare  prodotto  assicurativo,
ogniqualvolta   tale   distributore   possa   offrire   un   prodotto
assicurativo  differente  che  risponda  meglio  alle  esigenze   del
contraente.)) 
  6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1,  i  distributori  di
prodotti assicurativi: 
    a) mantengono e applicano presidi organizzativi e  amministrativi
efficaci al fine di adottare tutte le  misure  ragionevoli  volte  ad
evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b)  incidano
negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi
sono proporzionati alle attivita' svolte,  ai  prodotti  assicurativi
venduti e al tipo di distributore; 
    b)  adottano  misure  idonee  ad  identificare  i  conflitti   di
interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e  i
dipendenti,  o  qualsiasi  persona  direttamente   o   indirettamente
controllata, e i loro clienti o tra  due  clienti  al  momento  della
prestazione di qualsiasi attivita' di distribuzione assicurativa. 
  7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a),  non
sono sufficienti per assicurare, con ragionevole  certezza,  che  sia
evitato il rischio di nuocere agli  interessi  del  contraente,  ((il
distributore)) informa chiaramente il contraente stesso, prima  della
conclusione di un contratto di assicurazione, della  natura  o  della
fonte di tale conflitto di interesse, in  occasione  dell'informativa
fornita ai sensi dell'articolo 120-ter. 
  8. I distributori possono  incassare  i  premi  esclusivamente  con
mezzi di pagamento che assicurano la  tracciabilita'  dell'operazione
secondo soglie e per tipologie di  contratti  individuati  dall'IVASS
con regolamento. 
  9. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative  del
presente articolo. 
 
                                                                 (45) 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".