Art. 120. 
 
                (( (Informazione precontrattuale).)) 
 
  ((1. Gli intermediari assicurativi  iscritti  al  registro  di  cui
all'articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in
caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo,  forniscono  al
contraente le seguenti informazioni: 
    a) nome, cognome o denominazione sociale,  indirizzo  della  sede
dell'attivita' e lo status di intermediario assicurativo; 
    b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di
cui all'articolo 119-ter, comma 3; 
    c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni  di
attuazione che consentono ai contraenti e agli altri  interessati  di
presentare reclamo  nei  confronti  degli  intermediari  assicurativi
nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione; 
    d) la  sezione  del  registro  in  cui  e'  iscritto  e  i  mezzi
esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; 
    e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se  agisce
in nome e per conto di una o piu' imprese di assicurazione. 
  2.  Le  imprese  di  assicurazione  prima  della  conclusione   del
contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di  rinnovo,
forniscono al contraente le seguenti informazioni: 
    a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status
di impresa di assicurazione; 
    b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di
cui all'articolo 119-ter, comma 2; 
    c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni  di
attuazione che consentono ai contraenti e agli altri  interessati  di
presentare reclamo  nei  confronti  delle  imprese  di  assicurazione
nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione. 
  3. Il distributore consegna al contraente, prima della  conclusione
del contratto e in caso di  successive  modifiche  di  rilievo  o  di
rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185. 
  4.  Agli  intermediari  a  titolo  accessorio   si   applicano   le
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d). 
  5. Sono esclusi dagli  obblighi  informativi  di  cui  al  presente
articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di
prodotti  assicurativi  che  operano  nei   grandi   rischi   e   gli
intermediari riassicurativi. 
  6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalita' applicative del
presente articolo.)) 
 
                                                               ((45)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".