Art. 120-ter. 
 
           (( (Trasparenza sui conflitti di interesse).)) 
 
  ((1.  Prima  della  conclusione  del  contratto  di   assicurazione
l'intermediario  assicurativo  comunica  al  contraente   almeno   le
seguenti informazioni: 
    a) se detiene una  partecipazione  diretta  o  indiretta  pari  o
superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di  voto
di una determinata impresa di assicurazione; 
    b) se una  determinata  impresa  di  assicurazione,  o  l'impresa
controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10  per  cento
del  capitale  sociale  o  dei  diritti  di  voto  dell'intermediario
assicurativo; 
    c) se fornisce consulenze fondate su  una  analisi  imparziale  e
personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4; 
    d) fermo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 2007 n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  se
distribuisce  determinati  prodotti  sulla   base   di   un   obbligo
contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o piu'  imprese
di assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al  contraente
la denominazione di tali imprese; 
    e) se distribuisce determinati prodotti in  assenza  di  obblighi
contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla  lettera  d)  e
non fornisce una  consulenza  basata  su  una  analisi  imparziale  e
personale; in tal caso comunica la  denominazione  delle  imprese  di
assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari; 
    f) ogni altra informazione utile a garantire  il  rispetto  delle
regole di trasparenza previste dal comma 5 dell'articolo 119-bis.)) 
 
                                                               ((45)) 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".