Art. 120-quater. 
 
                 (( (Modalita' dell'informazione).)) 
 
  ((1. Tutte le informazioni  di  cui  agli  articoli  119-ter,  120,
120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono  comunicate
ai contraenti: 
    a) su supporto cartaceo; 
    b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; 
    c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; 
    d) a titolo gratuito. 
  2. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  lettera  a),  le
informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite  al  contraente
con uno dei seguenti mezzi: 
    a) un supporto durevole non cartaceo, laddove  siano  soddisfatte
le condizioni di cui al comma 4; 
    b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le  condizioni  di
cui al comma 5. 
  3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per  mezzo  di
un supporto durevole non cartaceo o  tramite  un  sito  Internet,  al
cliente viene gratuitamente  fornita,  su  richiesta,  una  copia  in
formato cartaceo. 
  4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite
un supporto  durevole  non  cartaceo  laddove  siano  soddisfatte  le
seguenti condizioni: 
    a) l'utilizzo di un supporto  durevole  e'  appropriato  rispetto
alle modalita' di distribuzione del prodotto assicurativo; e 
    b) il  contraente,  potendo  scegliere  tra  le  informazioni  in
formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo. 
  5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite
sito Internet se sono indirizzate direttamente  al  contraente  o  se
sussistono i seguenti requisiti: 
    a) la fornitura delle informazioni e' appropriata  rispetto  alle
modalita' di distribuzione del prodotto assicurativo; 
    b)  il  contraente   ha   acconsentito   alla   fornitura   delle
informazioni tramite sito Internet; 
    c)  il  contraente  e'  stato  informato  mediante  comunicazione
telematica dell'indirizzo del sito Internet  e  del  punto  del  sito
Internet in cui possono essere reperite le informazioni; 
    d) e' garantito che le  informazioni  rimangano  accessibili  sul
sito Internet per tutta la durata del contratto. 
  6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un
supporto durevole non cartaceo o per mezzo di  un  sito  Internet  e'
ritenuta appropriata rispetto alle  modalita'  di  distribuzione  del
prodotto assicurativo se il contraente  ha  regolarmente  accesso  ad
Internet, ossia nel caso  in  cui  fornisca  un  indirizzo  di  posta
elettronica ai fini della distribuzione del prodotto. 
  7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento,
da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato
in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri  di
dimensione leggibile.)) 
 
                                                               ((45)) 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".