Art. 120-quinquies. 
 
                         (Vendita abbinata). 
 
  ((1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a
un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione,  come
parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa  il  contraente
dell'eventuale  possibilita'  di  acquistare  separatamente  le   due
componenti  e  fornisce  una  descrizione  adeguata   delle   diverse
componenti dell'accordo o del pacchetto e i  giustificativi  separati
dei costi e degli oneri di ciascuna componente.)) 
  2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando  il  rischio  o  la
copertura  assicurativa  derivanti  dall'accordo  o   dal   pacchetto
proposto a un contraente sono diversi  dalle  componenti  considerate
separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce  una
descrizione adeguata delle  diverse  componenti  dell'accordo  o  del
pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i  rischi  o
la copertura assicurativa. 
  3. Se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un  bene  o
servizio diverso da una assicurazione, come parte di un  pacchetto  o
dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi  offre
al contraente la  possibilita'  di  acquistare  il  bene  o  servizio
separatamente. Il presente  comma  non  si  applica  se  un  prodotto
assicurativo e' accessorio rispetto a  un  servizio  o  attivita'  di
investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo  unico
dell'intermediazione finanziaria, a un  contratto  di  credito  quale
definito all'articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del  testo
unico bancario o a un conto di pagamento quale definito  all'articolo
126-decies del testo unico bancario. 
  4. Nei casi di cui ai commi 1 e  3,  il  distributore  di  prodotti
assicurativi specifica al contraente i motivi  per  cui  il  prodotto
assicurativo che e' parte del pacchetto complessivo  o  dello  stesso
accordo e' ritenuto ((...)) indicato a soddisfare le richieste  e  le
esigenze del contraente medesimo. 
  ((5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo  di
protezione degli assicurati, l'IVASS, con  riferimento  all'attivita'
di distribuzione assicurativa, puo' applicare le misure  cautelari  e
interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il  potere  di
vietare la vendita,  come  parte  di  un  pacchetto  o  dello  stesso
accordo, di una  assicurazione  insieme  a  un  servizio  o  prodotto
diverso   dall'assicurazione   indipendentemente   dal   fatto    che
l'accessorieta' afferisca all'assicurazione o al servizio o  prodotto
diverso dall'assicurazione, quando tale pratica  sia  dannosa  per  i
consumatori.   Con   riferimento   ai   prodotti   di    investimento
assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da  IVASS  e  CONSOB,
coerentemente con le rispettive competenze.)) 
  6. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per
diversi tipi di rischio.». 
  7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili. 
 
                                                                 (45) 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".