Art. 121. 
 
 (( (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza).)) 
 
  ((1. Fatto salvo quanto previsto  dagli  articoli  185,  185-bis  e
185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al
contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: 
    a) l'identita' del distributore e il fine della chiamata; 
    b) l'identita' della persona in contatto con il contraente ed  il
suo rapporto con il distributore assicurativo; 
    c) una descrizione delle principali caratteristiche del  servizio
o prodotto offerto; 
    d) il prezzo totale,  comprese  le  imposte,  che  il  contraente
dovra' corrispondere; 
    e) l'informativa relativa al compenso ricevuto  in  relazione  al
contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis; 
    f) le ulteriori informazioni di cui  agli  articoli  67-quater  e
seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
  2. In ogni caso l'informazione e' fornita al contraente prima della
conclusione del contratto di assicurazione.  La  stessa  puo'  essere
fornita verbalmente solo a su espressa  richiesta  del  contraente  o
qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio.  In  caso
di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale,
se  il  contraente  lo  richiede  espressamente,  gli   obblighi   di
trasmissione della documentazione  sono  adempiuti,  subito  dopo  la
conclusione del contratto a distanza e comunque non  oltre  i  cinque
giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli  obblighi
di trasmissione  della  documentazione  sono  adempiuti  prima  della
conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il contraente ha
scelto  di  ottenere  precedentemente  le  informazioni  tramite   un
supporto durevole non  cartaceo  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 120-quater,  comma  4,  l'informazione  e'  fornita  al
contraente  dal  distributore  di  prodotti  assicurativi   a   norma
dell'articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del
contratto di assicurazione. 
  3.  L'IVASS,  con  regolamento,  disciplina  la  promozione  e   il
collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per  via
telefonica, e determina le  informazioni  sul  distributore  e  sulle
caratteristiche del contratto, che sono comunicate al  contraente  in
modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai  commi
1  e  2,  in  conformita'  alle  disposizioni   dell'unione   europea
direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.)) 
 
                                                               ((45)) 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".