Art. 121-bis. 
 
(Acquisizione  dal  produttore  delle  necessarie  informazioni   sui
                       prodotti assicurativi). 
 
  1. ((Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo)) e agli
articoli  185,  185-bis  e  185-ter,  i  distributori   di   prodotti
assicurativi   non   realizzati   in   proprio   adottano   opportune
disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies,
comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies,  comma  5,  e
per comprendere  le  caratteristiche  e  il  mercato  di  riferimento
individuato per ciascun prodotto assicurativo. 
  2. Le previsioni del presente articolo si applicano in  conformita'
con le disposizioni dell'Unione europea  direttamente  applicabili  e
con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento. 
 
                                                                 (45) 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".