Art. 121-ter. 
 
(( (Disposizioni particolari in materia di Governo  e  controllo  del
                            prodotto).)) 
 
  ((1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto
di cui agli articoli 30-decies e 121-bis non si applicano ai prodotti
assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi. 
  2. Fatta salva l'applicazione alle imprese di assicurazione e  agli
intermediari che  realizzano  prodotti  assicurativi  da  vendere  ai
clienti delle disposizioni di cui all'articolo 30-decies  e  relative
disposizioni di attuazione, in  caso  di  distribuzione  di  prodotti
assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo 107, comma  4,
l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale: 
    a) stabilisce  le  modalita'  di  accertamento  dell'appartenenza
dell'assicurato al mercato di riferimento individuato; 
    b) adotta  procedure  idonee  a  garantire  l'acquisizione  delle
informazioni relative alle ipotesi in cui il  prodotto  non  risponda
piu' agli  interessi,  agli  obiettivi  e  alle  caratteristiche  del
mercato di riferimento, nonche' alle altre  circostanze  relative  al
prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.)) 
 
                                                               ((45)) 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".