Art. 121-quater. 
 
(Vigilanza  sulla  distribuzione   dei   prodotti   di   investimento
                           assicurativi). 
 
  1. ((Fatte salve le competenze previste  dall'articolo  25-ter  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58)),  l'IVASS  esercita  i
poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del  prodotto  di
investimento  assicurativo  svolta  da   parte   delle   imprese   di
assicurazione o per il  tramite  degli  intermediari  iscritti  nelle
sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere  a)  e
b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e),  e  intermediari
di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni
di cui al presente Capo. 
  2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono  adottati  da
IVASS, sentita la CONSOB,  in  modo  da  garantire  uniformita'  alla
disciplina applicabile alla  vendita  dei  prodotti  di  investimento
assicurativo a prescindere dal canale distributivo e  la  coerenza  e
l'efficacia complessiva del sistema  di  vigilanza  sui  prodotti  di
investimento assicurativi. 3. L'IVASS e la CONSOB si accordano  sulle
modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le  rispettive
competenze, in modo da  ridurre  gli  oneri  a  carico  dei  soggetti
vigilati. 
 
                                                                 (45) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".