Art. 121-quinquies. 
 
                   (( (Conflitti di interesse).)) 
 
  ((1. Le imprese di assicurazione e  gli  intermediari  assicurativi
che distribuiscono prodotti di investimento  assicurativi  rispettano
le disposizioni di cui all'articolo 119-bis in materia di  regole  di
comportamento e conflitti di interesse. 
  2. In deroga all'articolo 120-quater, comma 1, le  informazioni  di
cui all'articolo 119-bis, comma 7, sono: 
    a) fornite su un supporto durevole; 
    b)  sufficientemente   dettagliate,   in   considerazione   delle
caratteristiche dei contraenti, per consentire  a  questi  ultimi  di
prendere una decisione informata  sulle  attivita'  di  distribuzione
assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.)) 
 
                                                               ((45)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".