Art. 121-sexies. 
 
            (( (Informativa al contraente e incentivi).)) 
 
  ((1. Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120-bis, commi  1
e 2, gli intermediari assicurativi  e  le  imprese  di  assicurazione
forniscono ai contraenti, prima della conclusione  di  un  contratto,
informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di  prodotti
di investimento assicurativi e in relazione a tutti i  costi  e  agli
oneri connessi.  Tali  informazioni  comprendono  almeno  i  seguenti
elementi: 
    a) in caso di prestazione  di  consulenza,  la  comunicazione  se
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornira' al
contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di
investimento assicurativi consigliati al  contraente  medesimo,  come
indicato all'articolo 121-septies; 
    b)  per  quanto  riguarda  le  informazioni   sui   prodotti   di
investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte,
opportune indicazioni e avvertenze sui rischi associati  ai  prodotti
di  investimento  assicurativi   o   a   determinate   strategie   di
investimento proposte; 
    c) per quanto riguarda le informazioni su tutti  i  costi  e  gli
oneri da comunicare al  contraente,  le  informazioni  relative  alla
distribuzione  dei  prodotti  di   investimento   assicurativi,   ove
effettuata,  il  costo  del  prodotto  di  investimento  assicurativo
consigliato o offerto al contraente e le modalita'  di  pagamento  da
parte di quest'ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti  a  favore  di  o
tramite soggetti terzi. 
  2. Le informazioni su tutti i costi e gli  oneri,  compresi  quelli
connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo
non causati dal verificarsi di un  rischio  di  mercato  sottostante,
sono comunicate in forma aggregata per permettere  al  contraente  di
conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento
dell'investimento. Su richiesta del contraente, i costi e  gli  oneri
sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali  informazioni
sono fornite al contraente  con  periodicita'  regolare,  e  comunque
almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento. 
  3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite in una  forma
comprensibile  in  modo  che  i  contraenti  possano  ragionevolmente
comprendere la natura del prodotto di investimento  assicurativo  che
viene  loro  proposto  nonche'  i  rischi  ad  esso  connessi  e,  di
conseguenza, possano assumere decisioni  consapevoli  in  materia  di
investimenti. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite  con
modalita' uniformi, individuate dall'IVASS, sentita la CONSOB, con il
regolamento di cui all'articolo 121-quater, in modo che  le  medesime
informazioni risultino chiare e comprensibili. 
  4. Fatto salvo l'articolo 120-bis, commi 1 e  3,  gli  intermediari
assicurativi o le imprese di assicurazione adempiono agli obblighi di
cui agli articoli 119-bis, comma 1, e 121-quinquies, quando pagano  o
percepiscono un onorario o una commissione o  forniscono  o  ricevono
benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un  prodotto
di investimento assicurativo  o  di  un  servizio  accessorio  da  un
qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisce
per conto del contraente medesimo, solo  se  operano  in  conformita'
alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alle
disposizioni  stabilite  dall'IVASS  con  il   regolamento   di   cui
all'articolo 121-quater. 
  5. I regolamenti IVASS di cui all'articolo 121-quater,  in  materia
di incentivi tra intermediari assicurativi ed intermediari finanziari
sono adottati conformemente alla disciplina prevista in materia  alla
direttiva 2014/65/UE ed in conformita' alle disposizioni  dell'Unione
europea direttamente applicabili.)) 
 
                                                               ((45)) 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".