Art. 121-septies. 
 
(Valutazione  dell'adeguatezza  e  dell'appropriatezza  del  prodotto
              assicurativo e comunicazione ai clienti). 
 
  1. L'IVASS  stabilisce  con  il  regolamento  di  cui  all'articolo
121-quater i casi in cui l'impresa di assicurazione o l'intermediario
assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione
del prodotto di investimento assicurativo. 
  2. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi  1  e  2,  l'intermediario
assicurativo o l'impresa di assicurazione che  forniscono  consulenza
su un prodotto di investimento assicurativo,  acquisiscono  anche  le
informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed  esperienze  del
contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua  situazione
finanziaria, tra cui la sua capacita' di sostenere perdite, e ai suoi
obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al  rischio,  al
fine di consentire all'intermediario assicurativo  o  all'impresa  di
assicurazione  di  raccomandare   al   contraente   i   prodotti   di
investimento assicurativi che siano a lui adeguati,  con  particolare
riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua  capacita'  di
sostenere perdite. La consulenza resa nell'ambito della distribuzione
assicurativa del prodotto di  investimento  assicurativo,  quando  e'
obbligatoria o quando e' svolta su iniziativa del  distributore,  non
deve gravare economicamente sui clienti. 
  3. Se l'intermediario assicurativo  o  l'impresa  di  assicurazione
fornisce consulenza  in  materia  di  investimenti  e  raccomanda  un
pacchetto di  servizi  o  prodotti  abbinati  a  norma  dell'articolo
120-quinquies, l'intero pacchetto  raccomandato  deve  rispondere  ai
requisiti di adeguatezza previsti dal comma 2 del presente articolo. 
  4. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1, 2 e 3,  l'intermediario
assicurativo o l'impresa di assicurazione  che  svolge  attivita'  di
distribuzione  in  relazione  a  vendite  che   non   prevedono   una
consulenza, chiede al contraente di fornire  informazioni  in  merito
alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo
al tipo specifico di prodotto o servizio  proposto  o  richiesto,  al
fine di consentire all'intermediario assicurativo  o  all'impresa  di
assicurazione  di  determinare  se  il   servizio   o   il   prodotto
assicurativo in questione sia appropriato al contraente stesso. 
  5. Se l'intermediario assicurativo  o  l'impresa  di  assicurazione
distribuisce un pacchetto di servizi  o  prodotti  abbinati  a  norma
dell'articolo  120-quinquies,  accerta  che  l'intero  pacchetto  sia
appropriato nel suo insieme ai sensi del comma 4. 
  6.  L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di   assicurazione
informa il contraente  se  ritiene,  sulla  base  delle  informazioni
ottenute a norma del comma 4, che il prodotto non sia appropriato  al
contraente  stesso.  L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa   di
assicurazione  informano  altresi'  il  cliente,   ai   sensi   dalla
valutazione di cui all'articolo 30-decies, della fascia di  clientela
alla quale il prodotto non puo' essere distribuito. 
  7. Se il contraente non fornisce ((le informazioni di cui al  comma
4)) o fornisce informazioni insufficienti circa le sue conoscenze  ed
esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione
lo   informa   che   tale   circostanza   pregiudica   la   capacita'
dell'intermediario assicurativo o dell'impresa  di  assicurazione  di
valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del  contraente
stesso. 
  8.  L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di   assicurazione
mantiene evidenza dei documenti in cui sono precisati i diritti e gli
obblighi delle  parti  nonche'  delle  altre  condizioni  alle  quali
l'intermediario assicurativo o l'impresa  di  assicurazione  fornira'
servizi al contraente. I diritti  e  gli  obblighi  delle  parti  del
contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad  altri
documenti o testi normativi. 
  9.  L'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di   assicurazione
fornisce ai contraenti, su un supporto durevole,  adeguate  relazioni
sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche, tenendo
conto  della  tipologia  e  della  complessita'   dei   prodotti   di
investimento assicurativi e della  natura  del  servizio  prestato  e
comprendono, se del caso, i costi  delle  operazioni  e  dei  servizi
prestati per conto dei contraenti. 
  10.  Quando  fornisce  consulenza  in   merito   al   prodotto   di
investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo  o  l'impresa
di assicurazione fornisce al contraente,  su  un  supporto  durevole,
prima  della  conclusione  del  contratto,   una   dichiarazione   di
adeguatezza in cui sia indicata la fornitura della  consulenza  e  in
che modo essa risponda alle preferenze, agli  obiettivi  e  ad  altre
caratteristiche del contraente. Si applicano le disposizioni  di  cui
all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4. 
  11.  Se  il  contratto  e'  concluso  utilizzando   un   mezzo   di
comunicazione a distanza che impedisce la consegna  preventiva  della
dichiarazione  di   adeguatezza,   l'intermediario   assicurativo   o
l'impresa  di  assicurazione  puo'  fornire   la   dichiarazione   di
adeguatezza su un supporto durevole subito dopo la sottoscrizione del
contratto, a condizione che: 
    a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione  di
adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto; 
    b) l'intermediario  assicurativo  o  l'impresa  di  assicurazione
abbia dato al contraente la possibilita' di ritardare la  conclusione
del contratto al fine di ricevere  la  dichiarazione  di  adeguatezza
prima della conclusione del contratto. 
  12. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ha
informato il contraente che effettuera' periodicamente la valutazione
di adeguatezza, la relazione  periodica  contiene  una  dichiarazione
aggiornata che spieghi  in  che  modo  il  prodotto  di  investimento
assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre
caratteristiche del contraente stesso. 
  13.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano   in
conformita' alle disposizioni  direttamente  applicabili  dell'Unione
europea. L'IVASS disciplina con il regolamento  di  cui  all'articolo
121-quater le modalita' applicative del presente articolo, inclusa la
possibilita'  di  fornire  le  relative   informazioni   in   formato
standardizzato. 
 
                                                                 (45) 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".