Art. 122. 
 
                          Veicoli a motore 
 
  ((1.  Sono   soggetti   all'obbligo   di   assicurazione   per   la
responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054  del
codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr),
qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in  quanto
mezzo di trasporto al momento dell'incidente)). ((70)) 
  ((1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere
dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui e' utilizzato e
dal fatto che sia fermo o in movimento.)) ((70)) 
  ((1-ter. L'obbligo di cui al  comma  1  riguarda  anche  i  veicoli
utilizzati esclusivamente in  zone  il  cui  accesso  e'  soggetto  a
restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento  dell'obbligo  di
cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o  privati,
di polizze che coprono  il  rischio  di  una  pluralita'  di  veicoli
secondo la prassi contrattuale  in  uso,  quando  utilizzati  per  le
attivita' proprie di  tali  soggetti,  sempre  che  i  veicoli  siano
analiticamente individuati nelle polizze.)) ((70)) 
  ((1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si
applicano le sanzioni amministrative  di  cui  all'articolo  193  del
decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.  La  violazione  della
disposizione  di  cui  al  comma  1-ter  e'  soggetta  alle  sanzioni
amministrative di cui all'articolo 193, commi 2  e  3,  del  medesimo
decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.  La  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, e'  soggetta  alle
sanzioni amministrative di cui al citato  articolo  193  del  decreto
legislativo n. 285 del  1992,  aumentando  della  meta'  la  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2  del  citato  articolo
193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo  decreto
legislativo n. 285 del 1992.)) ((70)) 
  2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per  i  danni  alla
persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo  in  base  al
quale e' effettuato il trasporto. 
  3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta
contro   la   volonta'    del    proprietario,    dell'usufruttuario,
dell'acquirente con patto di riservato dominio  o  del  locatario  in
caso di locazione finanziaria, fermo  quanto  disposto  dall'articolo
283, comma 1, lettera  d),  a  partire  dal  giorno  successivo  alla
denuncia presentata all'autorita' di pubblica  sicurezza.  In  deroga
all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo,  del  codice  civile
l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo  al
residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e  del
contributo previsto dall'articolo 334. 
  4. L'assicurazione copre  anche  la  responsabilita'  per  i  danni
causati  nel  territorio  degli  altri  Stati  membri,   secondo   le
condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle  legislazioni  nazionali
di ciascuno di tali Stati, concernenti  l'assicurazione  obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore, ferme  le  maggiori  garanzie  eventualmente  previste  dal
contratto  o  dalla  legislazione  dello  Stato  in  cui   stazionano
abitualmente. 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".